Quesiti e approfondimenti

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Regime I.V.A. servizio di intermediazione senza detenzione del rifiuto

Sul punto, è bene delineare i contorni definitori della figura dell’intermediario senza detenzione del rifiuto: la dottrina lo individua come l’anello di congiunzione tra gli attori principali di un ciclo di gestione del rifiuto, ovvero il produttore/detentore, il trasportatore ed il destinatario finale (smaltitore o recuperatore); lo stesso, più precisamente, si adopera per assicurare al produttore la collocazione migliore, anche sotto il profilo economico, del carico di rifiuti da avviare a smaltimento o a recupero, anche fornendo un supporto di tipo consulenziale. Ciò che più rileva è che tale soggetto opera senza mai entrare in contatto materiale con il carico di rifiuti, cioè senza la detenzione degli stessi.

Nel caso in cui presso la sede/impianto dell’intermediario transiti materialmente il rifiuto, il soggetto che entri in contatto con il medesimo sarà qualificabile come recuperatore, ovvero come smaltitore, a seconda dell’attività in concreto svolta.

 

Sotto il punto di vista normativo il recente D.lgs. n.205/2010, con l’art. 10, ha riformulato profondamente l’art. 183 del D.lgs. n.152/2006 (c.d. T.U. ambientale), inserendo alla lettera i) la definizione di “intermediario”, delineandolo come “qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti”.

Rilevante è sicuramente anche la modifica apportata, sempre dallo stesso provvedimento sopra citato, alla definizione di “gestione” del rifiuto, identificata, come “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario”.

Ora, dato che il D.P.R. n.633/1972 al punto 127 sexiesdecies), parte terza, Tabella A, dispone espressamente che per “le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall’articolo 6, comma 1, lettere d), l), m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, di rifiuti urbani di cui all’articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all’articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto, nonché le prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione” si applichi l’aliquota Iva del 10%, e posto che il rinvio ora non deve più intendersi alle disposizioni del D.lgs. n.22/1997 (perché abrogato) ma agli artt. 183, comma 1, lettere n), aa) e bb) del D.lgs. n.152/2006 come modificato dal D.lgs. n.205/2010 (art. 10), entrato in vigore a partire dal 25 dicembre 2010, non sembrano esserci dubbi che a partire dalla data di entrata in vigore di tale decreto per le prestazioni di intermediazione senza detenzione del rifiuto effettuate nei confronti della Vostra società si applichi l’Iva agevolata al 10%.

 

Pertanto, premesso che effettivamente il fornitore svolga nei confronti della Società attività di intermediazione senza detenzione (così sembra essere dalla risposta data alla Vostra richiesta di emissione di nota di credito per errata applicazione dell’aliquota Iva), il comportamento adottato (di limitare l’emissione di nota di credito alle sole operazioni poste in essere a far data dal 1° gennaio 2011, salvo il caso in cui siano state poste in essere operazioni tra il 25 e il 31 dicembre 2010, perché allora si dovrebbero tenere in considerazione anche queste nella nota di credito dato che l’Iva agevolata ricorre da tale data) appare corretto: infatti, prima della modifica operata dal D.lgs. n.205/2010, la vecchia formulazione dell’art. 183, comma 1, del T.U. ambientale nel definire la “gestione” del rifiuto non faceva nessun riferimento alla figura dell’intermediazione senza detenzione del rifiuto (la norma definiva come “gestione” “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura”), con conseguente inapplicabilità dell’aliquota Iva al 10% e obbligo di fatturazione Iva al 20%.

Dalle considerazioni sin qui effettuate si ritiene che la Società possa procede a richiedere l’emissione di nota di credito per errata applicazione dell’aliquota Iva ai fornitori che abbiano effettivamente svolto nei Vostri confronti prestazioni di intermediazione senza detenzione, ma solo a partire dal 25 dicembre 2010.

 

Infine, con riguardo alle fatture emesse con un mese di “ritardo” rispetto all’erogazione della prestazione del servizio (si fa riferimento ad una fattura del consorzio “X” emessa il 31.03.2011 ma relativa alle prestazioni di servizi ricevute nel mese d febbraio 2011) si precisa che la normativa IVA prevede che, per le prestazioni di servizio, la fattura debba essere emessa al momento del pagamento, essendo quest’ultimo il momento di effettuazione dell’operazione (art.6 comma 3 e 4 DPR 633/72). Se anteriormente al pagamento viene comunque emessa la fattura, momento rilevante di effettuazione dell’operazione diventa la data di emissione della fattura stessa. Poiché dall’allegato si evince che il pagamento della prestazione ricevuta avviene solo posteriormente all’emissione della fattura stessa, il comportamento tenuto dal fornitore è completamente regolare. Rimane del tutto autonoma e indipendente la scelta da parte sua di fatturare e richiedere il pagamento della prestazione solo un mese dopo l’effettuazione della stessa.

A quest’ultimo proposito precisiamo che, ai fini dell’applicazione della nuova normativa in oggetto l’aliquota IVA ridotta andava applicata a partire dal 25/12/2010 (quindi anche alle fatture eventualmente emesse dal vostro fornitore tra il 25/12/2010 e il 31/12/2010, oltre che alle fatture emesse dal 2011).

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