Quesiti e approfondimenti

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Omaggi a soggetti non residenti – Trattamento I.V.A.

Prima di procedere oltre, e di prendere in considerazione le varie casistiche, vogliamo sottolineare che, in linea generale, le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa sono operazioni imponibili a fini I.V.A., ai sensi dell’articolo 2, comma 2, n. 4) D.P.R. n. 633/72.

 

Se quanto appena affermato rispecchia una regola normativa di portata generale, vi sono però delle situazioni che meritano particolare attenzione.

 

A) Cessione di campioni di modico valore

In questo caso, il successivo comma 3 del citato articolo 2 D.P.R. n. 633/72 deroga alla regola generale, disponendo la non imponibilità per le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati. L’obbligo di contrassegno è stato stabilito dalla stessa Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 83/E/2003 e può essere apposto mediante lacerazione, perforazione, marcatura indelebile e visibile, o qualsiasi altro procedimento idoneo con l’effetto di provare la qualità di campioni degli stessi articoli. Il ricorso ad un’etichetta autoadesiva, di per sé, non è sufficiente a  catalogare il bene come “campione gratuito”.

 

Per quanto riguarda, invece, il concetto di “valore modico”, non vi è attualmente una disposizione normativa che lo definisca: la risoluzione soprarichiamata, però, conferma che nell’applicazione pratica deve farsi riferimento agli usi commerciali (o meglio al costo di produzione), e non occorre quindi rapportarsi necessariamente ai 25,82 Euro previsti per le spese di rappresentanza.

Pertanto, qualora i beni siano definibili quali “campioni gratuiti”, la loro cessione risulterà non imponibile ai sensi dell’articolo 2, comma 3 D.P.R. n. 633/72. Non essendo, quindi una cessione a titolo oneroso la stessa, se rivolta a soggetti comunitari non dovrà essere riepilogata negli elenchi INTRASTAT di periodo, mentre nel caso in cui sia effettuata verso soggetti extra U.E. costituirà una normale esportazione di cui all’articolo 8, comma 1, lett. a) o b) D.P.R. 633/72. Su quest’ultimo passaggio (esportazione), facciamo presente che le cessioni gratuite di beni effettuate fuori dal territorio della Comunità Europea, pur costituendo esportazioni a fini I.V.A., non formano, né tanto meno creano disponibilità del plafond per l’esportatore.

 

Procedendo oltre, prendiamo ora in considerazione la seguente ipotesi:

 

B) Cessione di beni a titolo d’omaggio cui è diretta l’attività d’impresa

Riprendendo parzialmente quanto già illustrato al precedente punto a) facciamo presente che le cessioni a titolo gratuito non sono disciplinate dalla normativa fiscale comunitaria: quest’ultima si riferisce solo alle cessioni onerose, requisito oggettivo richiesto dallo stesso articolo 38 D.L. n. 331/93, affinché un’operazione possa essere considerata un acquisto intracomunitario e, quindi, rientrante negli elenchi INTRASTAT. Lo stesso concetto appena illustrato, viene ribadito anche nelle istruzioni agli elenchi INTRASTAT all’interno del punto g) del paragrafo rubricato “Avvertenze Generali”. Di conseguenza, la cessione a titolo gratuito di beni cui è diretta l’attività d’impresa, pur costituendo operazione rilevante ai fini I.V.A. ai sensi dell’articolo 2, comma 3 D.P.R. 633/72, mancando dell’imprescindibile requisito di onerosità non risulta rilevante ai fini dell’inclusione negli elenchi INTRASTAT di periodo.

Anche in questo caso, ribadiamo le stesse considerazioni formulate al precedente punto a) in ipotesi di cessione gratuita all’esportazione di beni cui è diretta l’attività d’impresa, nonché nella non concorrenza dell’operazione alla disponibilità del plafond per l’esportatore.

 

Inoltre, per completezza sull’argomento trattato sia ai punti a) e b) precisiamo che, indipendentemente dalla qualificazione dell’operazione, sia essa quindi cessione di campioni gratuiti, oppure cessione di omaggi, dovrete comunque osservare gli usuali obblighi doganali, e quindi poter disporre di idonea copia della bolla doganale per dimostrare l’avvenuta esportazione al di fuori dei confini comunitari, entro 90 giorni dall’avvenuta consegna onde incorrere in presunzioni di cessione di beni senza assolvimento dell’imposta sul valore aggiunto.

 

Infine, ultimo caso richiesto:

 

C) Sostituzione di beni in garanzia

La circolare n. 13/E/1994 fornisce al punto 15.1 lett. b) le disposizioni per la compilazione degli elenchi INTRASTAT in ipotesi di sostituzioni in garanzia e riparazioni. In particolare, si stabilisce che non sussiste l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi, neppure agli effetti statistici, per i beni inviati o ricevuti in esecuzioni di obblighi di garanzia a nulla influendo la restituzione o meno dei beni da sostituire.

La successiva lettera c) (sempre del punto 15.1 della circolare 13/E/1994) tratta dei beni in riparazione e prevede che, per i beni inviati o ricevuti in riparazione, la movimentazione assume rilevanza ai soli effetti statistici, con obbligo dei relativi elenchi, qualora il soggetto ne sia tenuto.

Le movimentazioni di beni per riparazioni a titolo gratuito, comprese quelle effettuate a titolo di garanzia, sono escluse dall’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie in quanto completamente carenti del requisito di onerosità. La garanzia, cioè, ha già scontato il proprio valore nell’originaria transazione.

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