In particolare, stando alle disposizioni di cui all’articolo 50, comma 7 D.L. n. 331/1993 le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura, o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi INTRASTAT di periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna, o spedizione dei beni, per l’ammontare complessivo delle operazioni stesse. In sintesi le fatture relative ad acconti vanno inserite nell’INTRA del periodo relativo alla consegna fisica dei beni.
Quanto appena affermato, sta ad indicare che, nel caso in cui la fattura accompagnatoria della merce venga considerata quale saldo di un acconto precedentemente pagato (non a caso saldo a zero), allora la stessa dovrà essere inserita negli elenchi INTRASTAT di periodo, senza però essere soggetta ai restanti adempimenti I.V.A. relativi all’integrazione.
Per essere ancora più espliciti e pratici, malgrado l’integrale fatturazione della merce, nell’originario elenco INTRASTAT di periodo si dovrebbe inserire il solo valore della merce realmente (fisicamente) ricevuta (la restante quota è da considerare acconto sul futuro invio), mentre il valore della merce arrivata con la fattura in questione (anche se a saldo zero) deve trovare esposizione nell’elenco riepilogativo relativo al periodo della successiva consegna.