In materia I.V.A. le prestazioni di servizi consistenti nella messa a disposizione di spazi espositivi a clienti che presentano la propria offerta presso fiere ed esposizioni, nonché l’allestimento di stand all’interno di tali spazi, sia che esse vengano fornite dagli stessi organizzatori o da prestatori terzi, sono riconducibili alla disciplina generale sulla territorialità di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n.633/1972 (a riguardo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n.37/E del 29/07/2011 ha illustrato il concetto in materia I.V.A. della locuzione “fiere ed esposizioni”). In particolare, la norma citata, al comma 1, lett. a), stabilisce che le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato “quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato”. Vale a dire (salvo deroghe stabilite espressamente dal legislatore) che ai fini I.V.A. la prestazione di noleggio fiera in Germania resa nei confronti di una società italiana da un soggetto passivo tedesco è considerata come effettuata nel territorio dello Stato e quindi soggetta ad imposta sul valore aggiunto in Italia. Riteniamo corretto, pertanto, il comportamento adottato dal soggetto passivo tedesco, di non assoggettare la prestazione a V.A.T. tedesca.
A sua volta, la società italiana dovrà applicare il meccanismo del c.d. “reverse charge” di cui all’art.17, comma 2, del D.P.R. n.633/1972. La norma, al secondo periodo, recita: “nel caso delle prestazioni di servizi di cui all’art.7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione, il committente adempie agli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli artt. 46 e 47 del D.L. 30 agosto 1993, n.331 […].”
In altre parole, la società italiana dovrà provvedere all’integrazione della fattura con l’I.V.A. italiana (aliquota ordinaria del 21%) e registrare la fattura integrata sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite e computare la relativa imposta nella liquidazione periodica sia a debito che a credito.
Tale integrazione deve però tenere conto delle nuove regole in materia di operazioni intracomunitarie introdotte con la legge comunitaria n. 217 del 15.12.2011 in vigore dal 17.03.2012.
Nel dettaglio, è stato parzialmente riscritto l’art. 6 (“Effettuazione delle operazioni”), in base al quale ora le prestazioni di servizi rese e ricevute da un soggetto d’imposta nazionale e un operatore, soggetto passivo ai fini I.V.A., comunitario ed extra-comunitario, si considerano effettuate al momento di ultimazione della prestazione. Tale precetto viene però parzialmente derogato quando il legislatore dispone che se anteriormente al momento di ultimazione della prestazione “è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento.”
In base alle nuove regole, quindi, dato che la prestazione di servizi verrà ultimata in settembre (periodo di svolgimento della fiera) e dato che il pagamento avverrà anteriormente in due tranches, l’integrazione della fattura, in applicazione del “reverse charge”, dovrà avvenire anch’essa in due tempi, calcolando e integrando l’imposta sull’importo pagato in quel momento, e computata nella liquidazione periodica sia a debito che a credito in due occasioni (nella liquidazione periodica di aprile e in quella di giugno).
Inoltre, trattandosi di una prestazione di servizi riconducibile alla regola generale sulla territorialità di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, il servizio in esame dovrà essere riepilogato anche negli elenchi INTRASTAT di periodo. Negli elenchi INTRASTAT vanno riepilogate le operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini I.V.A., nel periodo di effettuazione dell’operazione, così come individuato dall’art. 6 del D.P.R. n.633/1972. Pertanto, seguendo le disposizioni sopra citate, la prestazione ricevuta di noleggio fiera dovrà essere riepilogata nell’elenco INTRASTAT del periodo in cui è avvenuto il pagamento (perché antecedente alla data di ultimazione della prestazione): essendo la periodicità degli elenchi INTRASTAT, per la società italiana in questione, di carattere trimestrale, l’operazione dovrà essere inserita nell’elenco INTRASTAT relativo al secondo trimestre del 2012.