Si propongono qui di seguito le domande poste e le relative risposte.
A) COMPETENZA TEMPORALE FATTURA VENDITA EMESSA A DICEMBRE
Si chiede l’esatta competenza temporale di inserimento negli elenchi INTRASTAT di una fattura di vendita di merce emessa nel mese di dicembre 2012 a seguito di DDT emesso sempre a dicembre 2012 ma anteriormente alla fattura (che corrisponde con la data di partenza della merce dall’Italia); la merce è arrivata a destinazione in un Paese UE nel mese di gennaio 2013.
In base alle informazioni a disposizione ed alla documentazione inviata, è evidente che l’operazione si sia perfezionata il 20 dicembre 2012 (momento d’effettuazione dell’operazione e quindi obbligo di emissione della fattura entro le 24 ore dello stesso giorno). Si presume, inoltre, che la stessa fattura sia stata registrata a dicembre (confluendo nella liquidazione dello stesso mese di dicembre). Pertanto, l’operazione dovrà essere riepilogata negli elenchi INTRASTAT di gennaio il cui invio scade il prossimo 25.01.2013 ai sensi dell’art. 39 D.L. n. 331/1993, in quanto gli elenchi INTRASTAT raccolgo le operazioni che sono soggette a registrazione, o che avrebbero dovuto essere registrate nel periodo di riferimento.
B) FATTURA PER SERVIZIO INTERPRETARIATO
Si chiede il corretto trattamento fiscale di una fattura di acquisto di un servizio di interpretariato svolto da un soggetto tedesco il cui numero identificativo fiscale non risulta nell’archivio VIES relativo agli operatori abilitati ad effettuare scambi intracomunitari.
Stando alle informazioni ricevute, la normativa tedesca prevede per i contribuenti che non superano una determinata soglia di volume d’affari l’esonero dall’emissione di fattura con IVA, con la conseguenza che il professionista che ha emesso la fattura non ha posto in essere un’operazione intracomunitaria, bensì una sorta di “servizio interno” (regime paragonabile a quello dei “minimi” nazionali). La cosa risulta peraltro dal fatto che, provando ad inserire il numero di partita IVA nell’elenco VIES, il sistema non riconosce il soggetto come individuo abilitato agli scambi intracomunitari.
Detto ciò, si consiglia comunque di invitare il fornitore ad inviare una documentazione scritta dalla quale risulti l’esatta qualificazione fiscale della sua posizione, ossia che sia effettivamente esonerato dall’emissione di fattura con I.V.A., proprio per l’appartenenza a questi regimi speciali. Qualora la società entri in possesso della suddetta documentazione (o decida che quanto indicato in calce alla fattura sia sufficiente) si dovrà espletare la procedura indicata dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36/E del 21.06.2010 al punto 4), ossia procedere con emissione di autofattura senza applicazione dell’imposta per documentare contabilmente l’acquisto, qualora il prestatore del servizio non abbia emesso documento idoneo a rappresentare l’operazione.
Nel caso di specie, si nota come il documento inviato dal prestatore del servizio sia definibile a tutti gli effetti come fattura e, quindi, è sufficiente procedere con registrazione diretta a livello contabile senza ulteriori obblighi. L’agenzia delle entrate, infatti, nel caso di prestazioni ricevute da un soggetto in franchigia, ritiene che lo stesso non abbia la qualifica di operatore economico, per cui l’operazione non è soggetta ad IVA e tanto meno a riepilogo negli elenchi INTRASTAT.
Ricordiamo, a tal proposito, che è onere della società – in veste di committente – accertarsi della natura e del regime giuridico a cui appartiene il soggetto che rende il servizio. Se ciò non avviene e si procede ad emettere autofattura, ma con applicazione dell’I.V.A., nonostante l’applicazione del meccanismo del “reverse charge” comporti l’imputazione dell’imposta nella liquidazione periodica sia a debito che a credito, è possibile che l’Amministrazione finanziaria contesti l’errata applicazione del regime del “reverse charge” applicando le relative sanzioni.
Infine, benché il quesito riguardi gli adempimenti INTRASTAT, è auspicabile che la prestazione sia già stata registrata con riferimento al mese di ottobre.
C) RAVVEDIMENTO PER OMESSA COMUNICAZIONE INTRASTAT
Si chiede come sanare l’omessa indicazione negli elenchi INTRASTAT di una fattura di acquisto intracomunitaria di servizi in Lussemburgo. Tale violazione è sanabile con l’invio di un modello INTRASTAT ad hoc, ed il contestuale pagamento di un ravvedimento. In particolare, è consigliabile agire nel seguente modo:
a) presentazione spontanea dell’elenco INTRASTAT omesso nel più breve tempo possibile;
b) pagamento in F24 della sanzione ridotta ad 1/8 di quella prevista pari ad Euro 516,46, e pertanto equivalente ad Euro 64,56 per ciascun modello omesso, con indicazione del codice tributo 8911 (si consiglia di presentare il modello F24 di ravvedimento lo stesso giorno in cui avverrà l’invio del modello).
La regolarizzazione spontanea è ovviamente subordinata alla circostanza che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative (a titolo esemplificativo anche l’invito a presentare l’elenco omesso) delle quali gli interessati abbiano avuto formale conoscenza.
Infine, qualora non fosse stata presentata, si dovrà procedere anche a sanare i vizi dell’omessa presentazione della comunicazione black list (il Paese del prestatore è il Lussemburgo). Non a caso, infatti, benché le operazioni intrattenute con soggetti passivi residenti in Lussemburgo siano riepilogate negli elenchi INTRASTAT, le stesse dovranno essere comunque trasmesse anche nella Comunicazione black list, con conseguente duplicazione. Contestualmente alla presentazione della black list, si dovrà procedere con ravvedimento operoso con pagamento in F24 della sanzione ridotta ad 1/8 di quella prevista pari ad Euro 516,46, e pertanto equivalente ad Euro 64,56 per ciascun modello omesso, con indicazione del codice tributo 8911 (si consiglia di presentare il modello F24 di ravvedimento lo stesso giorno in cui avverrà l’invio del modello).