In base alle disposizioni dell’art. 12 del D.P.R. n. 633/72 il trasporto effettuato direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese da parte di un vettore, segue lo stesso regime della prestazione principale cui si riferisce.
L’Agenzia delle Entrate, nella R.M. n. 216/E/2002, precisa che, affinché un’operazione possa definirsi “accessoria”, è necessario:
– che vi sia un’operazione principale, cui collegarsi, al fine di integrarla, completarla o renderla possibile;
– che avvenga tra gli stessi soggetti dell’operazione principale;
– che venga effettuata direttamente dal cedente o prestatore dell’operazione principale, ovvero da altri soggetti, ma per suo conto e a sue spese.
Di conseguenza, l’addebito delle spese di trasporto nei confronti del cessionario extra-comunitario anche se effettuato separatamente dalla fattura originaria, ossia attraverso la successiva emissione di un’autonoma fattura, integrativa di quella relativa alla cessione del bene, soggiace allo stesso trattamento fiscale applicabile all’operazione principale, in quanto prestazione accessoria.
Nel caso in questione, poiché l’operazione principale è costituita dalla cessione di beni ad un cliente extra UE, ed essendo questa operazione non imponibile ai fini IVA in base all’art. 8 del D.P.R. n. 633/72, lo è di conseguenza anche l’addebito del trasporto. La fattura, quindi, dovrà essere emessa senza esposizione dell’IVA (“non imponibile IVA”, art. 8 co. 1 lett. a) D.P.R. n. 633/72).
Qualora non si trattasse di una prestazione accessoria, l’operazione risulterà non imponibile ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 633/72 in quanto il trasporto è relativo a beni in esportazione: nella fattura, quindi, si dovrà indicare “non imponibile IVA”, art. 9 co. 1.