Quesiti e approfondimenti

Noleggio full service autovetture ed autocarro

Prima di procedere oltre, ai fini della presente trattazione, è opportuno stabilire ai fini fiscali quando un veicolo sia considerato autovettura (con le conseguenti limitazioni alla deduzione) e quando autocarro.

 

Con il decreto legge 223/06,  il Governo ha emanato una specifica disposizione per colpire le cosiddette immatricolazioni “di comodo” ed, in particolare, i veicoli che vengono immatricolati ad uso autocarro al solo fine di conseguire dei vantaggi di natura fiscale (e cioè la completa detrazione dell’Iva e la totale deducibilità del costo). Tale disposizione faceva riferimento ad un apposito provvedimento dell’agenzia delle entrate per individuare quei veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, devono essere considerati al pari delle autovetture in quanto consentono il trasporto di persone. La conseguenza di tale assimilazione (autocarro = autovettura) determina per tali veicoli – sotto il profilo fiscale – l’applicazione delle disposizioni previste per le autovetture che esamineremo più avanti. In data 6 dicembre 2006 è stato emanato il Provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate che fissa i criteri per verificare se – dal punto di vista della disciplina fiscale – un veicolo immatricolato autocarro possa essere considerato tale o, invece, debba essere rivisto come un’autovettura.

 

Per procedere alla verifica occorre:

  1. in primo luogo, reperire il libretto di circolazione del veicolo, in quanto da esso sono ricavabili tutti i dati necessari per effettuare il controllo;
  2. il passaggio successivo consiste nella verifica di tre elementi e cioè la tipologia di immatricolazione, il codice carrozzeria, ed il numero dei posti. La possibile assimilazione dell’autocarro all’autovettura si ha – secondo quanto stabilito dal provvedimento – se dall’esame del libretto di circolazione del veicolo risultano i seguenti tre elementi:
  • immatricolazione o reimmatricolazione come N1
  • codice carrozzeria F0 (effe zero)
  • quattro o più posti

L’assenza di uno solo di questi tre elementi (in quanto ad esempio il veicolo consente il trasporto di tre persone oppure presenta un codice carrozzeria diverso da F0) non fa scattare l’applicazione della disposizione che assimila tale veicolo ad un’autovettura;

  1. in presenza di tutti e tre gli elementi di cui al punto precedente, l’assimilazione è possibile, ma è necessario effettuare un ulteriore conteggio utilizzando la formula indicata nel provvedimento. Solo se il risultato della formula è pari o superiore a 180 l’autocarro deve essere considerato fiscalmente al pari di un’autovettura.

I = Pt (kW) / (Mc – T (t)) [gt]= 180

Pt (kW) = potenza del motore espressa in kilowatt

P = portata del veicolo

Mc = massa complessiva

T (t) = tara espressa in tonnellate

P = Mc – T (t)

 

Si riportano di seguito due esempi di calcolo per la verifica dell’assimilazione autovettura-autocarro.

ESEMPIO 1

 

Autocarro non assimilato ad una autovettura

Veicolo marca Renault, mod. Espace, immatricolato come “autocarro per trasporto di cose – uso proprio”.

Dalla carta di circolazione risulta:

Categoria del veicolo       (lett.J)          N1

Codice carrozzeria          (lett.J.2)       F0

Numero di posti              (lett.S.1)       5

Potenza motore              (lett.P.2)       110 kW

Massa complessiva          (lett.F.2)       2.555 kg = 2,550 t

Essendo indicata direttamente la Portata pari a kg. 705 (0,705 t) il rapporto potenza/portata è pari a 110 / 0,705 = 156,02

Essendo 156,02 [lt] 180 il veicolo in esame non è equiparato fiscalmente ad un’autovettura.

 

ESEMPIO 2

 

Autocarro assimilato ad una autovettura

Veicolo marca Suzuki, mod. Gran Vitara, immatricolato come “autocarro per trasporto di cose – uso proprio”.

Dalla carta di circolazione risulta:

Categoria del veicolo       (lett.J)          N1

Codice carrozzeria          (lett.J.2)       F0

Numero di posti              (lett.S.1)       4

Potenza motore              (lett.P.2)       80 kW

Massa complessiva          (lett.F.2)       2.005 kg = 2,005 t

Essendo indicata direttamente la Portata pari a kg. 415 (0,415 t) il rapporto potenza/portata è pari a 80 / 0,415 = 192,77

Essendo 192,77 [gt] 180 il veicolo in esame è equiparato fiscalmente ad un’autovettura.

 

Una volta stabilito di che tipo di veicolo si tratta, possiamo applicare alle relative spese le regole di deducibilità proprie.

A tal proposito evidenziamo che nell’art. 164 del T.U.I.R., quando si parla di costi di locazione e noleggio delle autovetture, manca l’elencazione dei vari tipi di contratto in uso nella pratica giornaliera. Non si fa menzione infatti del “noleggio a breve o a lungo termine”, mentre sappiamo che nell’uso quotidiano, per esempio, riprendendo una definizione degli addetti del settore, per “breve termine” si intendono i contratti di noleggio con durata da 1 giorno a 1 mese, estensibili fino a 11 (cc.dd. plurimensili), per quelli “a lungo termine” si tratta, invece, di noleggi aventi durata variabile da 24 a 60 mesi. Allo stesso modo non si parla dei contratti di noleggio “full service” che si differenziano da quelli “ordinari” in quanto sono caratterizzati da un duplice contenuto: da un lato, vi è la prestazione principale che consiste nella locazione del mezzo, dall’altro la fornitura di una serie di servizi legati alla migliore gestione del veicolo locato. Di conseguenza, in tale ottica, la corresponsione del canone periodico di noleggio è comprensiva anche di prestazioni accessorie quali, ad esempio, il pagamento dell’assicurazione R.C. auto, della tassa di proprietà, manutenzione ordinaria, sostituzione gratuita veicolo in caso di guasto e quant’altro. Sotto il profilo fiscale tale contratto viene assimilato al contratto di noleggio vero e proprio; al riguardo la C.M. n. 48/E/1998 ha precisato che i limiti di deducibilità previsti dall’art. 164 del Tuir devono essere riferibili al solo costo inerente il noleggio, mentre le rimanenti spese sono deducibili secondo i criteri ordinari, ossia nel limite del 40% dell’importo senza limite di spesa (elevato all’ 80% per gli agenti e rappresentanti). Per far ciò è necessario che gli importi riferibili al canone di noleggio ed alle spese riaddebitate siano esposti separatamente in fattura. Se così non avviene, il canone deve essere considerato unitariamente e quindi vi è il rischio concreto di perdere la possibilità di dedurre una parte dei costi inerenti alle prestazioni accessorie che sono rilevate indistintamente con il costo del noleggio. Infatti ricordiamo che con riferimento alle spese di noleggio esiste il limite di deducibilità pari a € 3.615,20  e che se il periodo di utilizzo nel corso del periodo d’imposta risulta essere inferiore all’anno, si renderà necessario riproporzionare detti limiti di deducibilità alla durata del contratto. Tali limiti di costo invece non esistono per le altre spese riaddebitate.

 

 

Esempio

 

Un contratto di noleggio per una autovettura viene stipulato in data 1° ottobre 2011; il canone pagato per tale frazione di periodo è pari ad € 2.000.

Si rende necessario rideterminare il tetto massimo deducibile in funzione del periodo 1.10 – 31.12, pertanto:

 

3.615,20 X (90/365) X 0,4 = 356,56 importo deducibile 

Il canone di € 2.000,00, pertanto, risulterà deducibile nella misura di € 356,56 mentre l’eccedenza dovrà essere interamente ripresa a tassazione in quanto indeducibile.

 

 

Esempio 1

 

Una società ha stipulato un contratto di noleggio full service; il concedente emette fattura per un importo complessivo annuo pari ad € 8.000, senza rilevare alcuna distinzione tra il costo del puro noleggio e le altre prestazioni accessorie incluse nel contratto (manutenzione, assicurazione, ecc.)

In tale caso la somma indicata in fattura – ai fini della verifica del limite imposto dall’art. 164 del Tuir – va considerata in modo unitario: la stessa, quindi, potrà essere dedotta nella sola misura di € 1.446,08 (40% di € 3.615,20). La parte rimanente della somma risulterà totalmente indeducibile.

 

Esempio 2

 

Una società ha stipulato un contratto di noleggio full service; il concedente emette fattura per un importo annuo pari ad € 8.000.

La fattura indica separatamente:

  • € 5.000 per canone annuo di noleggio
  • € 3.000 a titolo di riaddebito spese di gestione e prestazioni accessorie.

Ai fini della verifica della quota deducibile occorre distinguere le due componenti:

  • il canone di noleggio che sarà deducibile nel limite dei € 3.615,20
  • le spese di gestione che saranno deducibili nel limite di € 1.200,00 (40% di € 3.000).

In tale caso, l’importo complessivamente deducibile sarà pertanto pari ad € 2.646,08 (1.446,08 + 1.200).

 

Dagli esempi sopra proposti risulta evidente il vantaggio a richiedere la separata esposizione delle due componenti riaddebitate; per evitare fenomeni elusivi (incrementando la quota relativa alle spese, che come detto non soffre del tetto massimo di deducibilità, rispetto alla quota relativa al canone), la citata C.M. n. 48/E/1998 ha precisato che tale scomposizione deve essere effettuata comunque tenendo conto dei listini mediamente praticati con riferimento ai contratti che prevedono il solo noleggio dell’autovettura (quindi con spese interamente a carico dell’utilizzatore).

 

Detto questo, però, al fine di garantire un trattamento fiscale equivalente in relazione ai costi sostenuti per l’utilizzo dei veicoli, indipendentemente dalla natura del contratto (ordinario o full service), il limite di deducibilità deve essere considerato solo in relazione alla quota del canone di noleggio, al netto dei costi riferibili alle prestazioni accessorie. A tal fine, nell’ipotesi di noleggio full service di un’autovettura, dovrà essere specificamente indicata la quota di tariffa riferibile al noleggio, e quella relativa ai restanti servizi. In mancanza, o nel silenzio di tale suddivisione, il costo del servizio sarà considerato nella sua unitarietà, e rileverà per intero ai fini del raggiungimento del limite annuale di deducibilità fiscale (sul punto si confronti la circolare ministeriale n. 48/E/1998).

 

Di conseguenza, con riferimento “all’autocarro”, acquistato o noleggiato per essere utilizzato nell’esercizio d’impresa “non esclusivamente come bene strumentale” (vale a dire facente parte del parco autovetture aziendali utilizzate dal personale commerciale o da dipendenti), ci si potrebbe trovare in questa situazione:

a)     il veicolo è qualificabile a fini fiscali come autocarro: l’I.V.A. sarà detraibile al 40%, mentre per quanto riguarda le imposte dirette, invece, si potrà procedere alla totale deduzione delle spese senza limiti di costo di acquisto del veicolo, canone di locazione finanziaria o noleggio; oppure

b)     il veicolo, pur immatricolato come autocarro, non è definibile in tal senso a fini fiscali (rimane sostanzialmente autovettura): l’I.V.A. sarà detraibile al 40%, mentre per quanto riguarda le imposte dirette, invece, si potrà procedere alla deduzione del 40% delle spese con limitazione del costo di acquisto del veicolo o canoni di locazione finanziaria per Euro 18.075,99, e canoni di locazione o noleggio per Euro 3.615,20. Attenzione i limiti fiscali appena citati devono essere ragguagliati all’anno rispetto al periodo di detenzione.

Con riferimento ai punti a) e b), facciamo presente che la soglia di detraibilità I.V.A. potrebbe essere elevata fino al 100%, ma con l’onere di dimostrare l’utilizzo esclusivo del mezzo a soli fini aziendali in caso di accertamento.

 

Completamente diverso, invece, è il discorso delle autovetture detenute per essere assegnate in uso promiscuo con fringe benefit a dipendenti o amministratori della società. In questa ipotesi, indipendentemente dalle modalità di possesso (proprietà, leasing finanziario, noleggio) il Legislatore e l’Amministrazione finanziaria individuano la soglia di deducibilità a seconda del soggetto cui il veicolo viene assegnato per la maggior parte del periodo d’imposta. In particolare:

c)     se l’autovettura è assegnata in uso promiscuo con fringe benefit al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta, i costi di acquisto ed esercizio saranno deducibili ai fini delle imposte dirette nella misura del 90% senza alcun limite al tetto di spesa; mentre l’I.V.A. sarà detraibile al 40%. L’I.V.A. potrebbe essere detraibile al 100% solo nel caso in cui il fringe benefit venga fatturato.

d)     al contrario, nel caso in cui l’autovettura è assegnata in uso promiscuo con fringe benefit all’amministratore l’I.V.A. sarà detraibile nella misura del 40%, elevabile al 100% con fatturazione del fringe benefit. In questa ipotesi, però, i costi di acquisto saranno interamente deducibili fino a concorrenza del fringe benefit, e per la parte eccedente rileveranno solo al 40% e solo se ricompresi entro i seguenti limiti:

–    costo annuo di acquisto o locazione finanziaria del veicolo pari ad Euro 18.075,99;

–    costo annuo di noleggio pari ad Euro 3.615,20.

I limiti appena indicati dovranno essere ragguagliati al periodo di possesso. Sempre con riferimento all’assegnazione dell’autovettura in fringe benefit all’amministratore, nessuna soglia limite è fissata, invece, per i costi di esercizio del veicolo (carburanti, manutenzione quant’altro): rimane ferma la soglia di deducibilità entro il 40% dell’ammontare degli stessi.

 

Alla luce di queste considerazioni, quindi, è evidente come sia vista con maggior favore la deducibilità dei costi di acquisto e di gestione delle autovetture qualora le stesse siano concesse in uso promiscuo con fringe benefit ai dipendenti, piuttosto che agli amministratori. In particolare, si sottolinea che in virtù delle istruzioni fornite dall’Amministrazione finanziaria, nel caso di stipula di un contratto di noleggio, affinchè la società possa dedursi un importo pari al 90% dei canoni corrisposti, è richiesto che la concessione dell’autovettura in uso promiscuo al dipendente sia comprovata da documentazione certa ed idonea (contratto di lavoro o scrittura successiva), e che l’assegnazione si protragga per la maggior parte del periodo d’imposta.

Peraltro, ai fini del conteggio della durata dell’utilizzo del veicolo da parte del dipendente nel periodo d’imposta, non è necessario che l’uso sia avvenuto in modo continuativo, né che il veicolo sia stato utilizzato da uno stesso dipendente.

 

Infine, rispetto a quanto illustrato fin’ora proponiamo il seguente prospetto riassuntivo:

 

Destinazione veicolo

Detraibilità I.V.A.

IRES – Deducibilità

In uso promiscuo ai dipendenti (fringe benefit)

Detrazione I.V.A. al 40%

 

E’ ammessa la detrazione al 100% nel caso in cui l’importo del fringe benefit venga fatturato

90% di deduzione dei costi, purchè il veicolo sia dato in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta. Non esistono limitazioni al costo del veicolo, e ai canoni di locazione finanziaria o noleggio

In uso promiscuo agli amministratori (fringe benefit)

Detrazione I.V.A. al 40%

 

E’ ammessa la detrazione al 100% nel caso in cui l’importo del fringe benefit venga fatturato

Deduzione del costo fino a concorrenza della quota del fringe benefit, mentre per l’eccedenza la deduzione scende al 40%, con le seguenti limitazioni:

a)    costo di acquisto del veicolo e canoni di locazione fin. pari ad Euro 18.075,99;

b)    costi di locaz. o noleggio pari a 3.615,20 Euro

Utilizzati nell’esercizio d’impresa non esclusivamente come “beni strumentali” (esempio: parco autovetture utilizzate dal personale di vendita, oppure in uso promiscuo a dipendenti ma non per la maggior parte del periodo d’imposta)

Detrazione I.V.A. al 40%

40% di deduzione dei costi  con le seguenti limitazioni:

a)    costo di acquisto del veicolo e canoni di locazione fin. pari ad Euro 18.075,99;

b)    costi di locaz. o noleggio pari a 3.615,20 Euro

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