Quesiti e approfondimenti

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Varie dichiarazioni di intento

Sul punto, richiamiamo quanto stabilito dall’Amministrazione finanziaria con la circolare n.41/E del 26.09.2005, in tema di dichiarazioni di intento.

Nel caso in cui l’esportatore abituale nel corso del tempo intenda incrementare l’ammontare del plafond disponibile già dichiarato al proprio fornitore, deve inviare una nuova dichiarazione di intento, i cui dati, pertanto, devono essere comunicati dal cedente/prestatore entro i termini previsti dalla legge con una nuova comunicazione.

Le disposizioni che disciplinano gli adempimenti dell’esportatore abituale non prevedono, invece, l’invio della dichiarazione di intento nell’ipotesi in cui l’esportatore abituale intenda rettificare in diminuzione l’ammontare del plafond disponibile già comunicato, ovvero voglia revocare la dichiarazione già inviata: ne consegue che, in tale ipotesi, in assenza di una nuova dichiarazione di intento, il cedente/prestatore non è tenuto ad inviare all’Agenzia delle Entrate alcuna nuova comunicazione.

 

Nel caso in cui nei confronti del proprio fornitore non si riesca a raggiungere il plafond concordato, si ritiene opportuno inviare allo stesso una lettera di revoca della dichiarazione di intento, la quale, come precisato sopra, non sarà oggetto di nessuna comunicazione all’Amministrazione Finanziaria. Il fornitore, una volta ricevuta la lettera di revoca dovrà iniziare ad emettere, a partire dalla data indicata nella stessa, fatture imponibili nei confronti dell’esportatore abituale, il quale potrà procedere alla detrazione dell’Iva ai sensi delle disposizioni indicate nel D.P.R. n.633/1972.

In via prudenziale, si consiglia di conservare tale comunicazione ed eventualmente allegarla all’apposito registro delle lettere di intento.

Successivamente il plafond disponibile oggetto della revoca potrà essere indirizzato o verso nuovi fornitori, attraverso l’invio di nuove dichiarazioni di intento, o verso fornitori che già emettevano fatture non imponibili ex art. 8, comma 2, D.P.R. n.633/1972, sempre attraverso nuove dichiarazioni di intento che andranno a rettificare in aumento quelle precedenti e che dovranno essere oggetto, nei termini ordinari, di comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Tutto ciò, facendo attenzione a non ricadere nell’ipotesi di “splafonamento”, ovvero non superando i limiti consentiti dall’art. 8, comma 2, del D.P.R. n.633/1972.

 

Nel caso in cui verso il fornitore al quale era stata emessa lettera di revoca della dichiarazione di intento si voglia nuovamente, sempre nel limite del plafond disponibile, operare senza l’addebito di imposta sul valore aggiunto, basterà revocare la precedente lettera di revoca per ritornare all’ammontare originario.

Se si intende, invece, rettificare in aumento il livello del plafond, occorrerà emettere una nuova dichiarazione di intento.

 

Qualora alla fine dell’anno 2011 alcuni fornitori avessero un residuo del plafond (e posto che quest’ultimo viene calcolato in riferimento all’anno solare o agli ultimi dodici mesi) questo verrà perso e non potrà essere riportato nell’anno successivo, per il quale invece si adotterà un nuovo plafond.

La dichiarazione di intento, infatti, contiene indicazione del periodo temporale nel quale è possibile ricevere fatture senza l’addebito di imposta: trascorso quello il fornitore deve iniziare ad emettere fatture imponibili, salvo come già detto nuova dichiarazione di intento valida per l’annualità, i dodici mesi, o un periodo inferiore successivo, e con l’indicazione dell’ammontare di operazioni da fatturare senza Iva (calcolato sulla base del nuovo plafond disponibile). Precisiamo, infine, che se nella dichiarazione di intento è indicato un ammontare massimo di operazioni da non assoggettare ad Iva, non è un obbligo raggiungerlo.

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