Quesiti e approfondimenti

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Compilazione comunicazione dichiarazione d’intento

1. Corretta indicazione del numero progressivo dichiarante e fornitore

Le istruzioni per la compilazione della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento dispongono che nel quadro DI1, alla casella numero 1 (“Numero progressivo assegnato dal soggetto tenuto alla comunicazione”), debba essere indicato il numero progressivo che il soggetto tenuto alla comunicazione ha assegnato alla dichiarazione di intento ricevuta; sempre nello stesso quadro, alla voce “Dati relativi al cessionario o committente”, nella casella 2 va invece indicato il numero progressivo che il cessionario o committente (esportatore abituale) ha assegnato alla dichiarazione di intento emessa.

Premesso che non si riscontrano istruzioni ministeriali o dell’Amministrazione finanziaria che forniscano chiarimenti a riguardo o che affrontino specificatamente la questione in esame, se, in sede di compilazione della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento, si commettono errori riguardanti l’indicazione del numero progressivo dichiarante e fornitore, gli stessi sembrerebbero da considerarsi come “ERRORI formali”, e come tali regolarizzabili attraverso il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso. Il legislatore, infatti, ha espressamente previsto che nell’ipotesi di omessa, incompleta oppure inesatta comunicazione delle dichiarazioni di intento, le violazioni sia sostanziali che formali possano essere sanate mediante tale istituto, con applicazione di sanzioni ridotte, ed entro specifici limiti temporali.

Il termine massimo per il ricorso al ravvedimento operoso, in questi casi, è fissato in un anno dalla commissione della violazione.

Pertanto, in caso di inesatta comunicazione la Vostra società deve inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione corretta e procedere al versamento della sanzione (mediante il modello F24), che in presenza di operazioni attive effettuate senza applicazione dell’Iva è pari a 1/10 del 100% dell’Iva dovuta sulle forniture agli esportatori abituali, mentre scende a 1/10 di 258,00 Euro (25,80 Euro) in assenza di operazioni attive effettuate senza applicazione dell’Iva. 

2. Corretta indicazione dell’annualità di numerazione

In merito è necessario distinguere l’ipotesi in cui la dichiarazione di intento, ricevuta nel mese di dicembre, sia relativa ad operazioni effettuate contestualmente alla ricezione della stessa (o comunque nel mese di dicembre), ovvero si riferisca all’annualità successiva, ossia il 2011.

Nel primo caso, rilevando il giorno in cui il cedente/prestatore riceve la dichiarazione di intento, si deve indicare nella stessa e nella relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, il numero progressivo con annualità 2010.

Qualora, invece, la dichiarazione di intento ricevuta nel mese di dicembre si riferisca alle operazioni che si porranno in essere nel corso del 2011, l’ultimo capoverso della risoluzione ministeriale del 26 luglio 1985, n.355803, chiarisce che alle dichiarazioni di intento pervenute nel corso dell’anno e relative all’anno successivo “deve essere data, sia dal dichiarante che le rilascia sia dai fornitori che le ricevono, una numerazione distinta, con conseguente separata annotazione, rispetto a quella dell’anno precedente”. Nella fattispecie, quindi, le dichiarazioni d’intento ricevute nel dicembre 2010 e relative al 2011, vanno annotate nel relativo registro con protocollo 2011.

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