Dalle informazioni ricevute, ci troviamo di fronte ad una situazione in cui la società si grava di costi che, se da un lato sopperiscono all’accollo che amministratore e dipendenti ne avrebbero, dall’altro favoriscono l’espletamento dell’attività lavorativa dei diretti interessati.
E’ evidente, infatti, che la finalità perseguita dall’azienda è proprio quella di mettere a disposizione dei posti auto grazie ai quali facilitare il trasferimento, a fini lavorativi, di alcuni soggetti che manifestano la necessità di frequenti spostamenti durante il giorno.
Come già anticipato, è evidente che i soggetti coinvolti beneficiano indirettamente della situazione non sostenendo in prima persona l’esborso finanziario derivante dall’occupazione di parcheggi a pagamento. Di conseguenza, in virtù delle considerazioni appena esposte, è chiaro come la stessa problematica possa essere affrontata da due differenti punti di vista data l’ambivalenza che la caratterizza.
Pertanto, benché sia inconfutabile l’inerenza del costo sostenuto rispetto all’attività d’impresa, analogamente si potrebbe sostenere che il posto auto possa costituire un benefit per i soggetti interessati: questa tesi sarebbe peraltro avvalorata dal fatto che i parcheggi sono riservati a mezzi univocamente identificati (targa auto).
Di conseguenza, come già evidenziato, la tematica proposta può essere osservata da due punti di vista che qui andiamo a riassumere:
a) Qualora l’autovettura sia aziendale (quindi presa in proprietà, locazione finanziaria, noleggio, da parte dell’azienda) o anche concessa in comodato alla società dal proprietario (ad esempio amministratore o dipendente), allora il costo del parcheggio potrà considerarsi accessorio ed affine alle spese auto. Pertanto:
– l’I.V.A. sarà detraibile al 40%, il costo sarà deducibile al 40%, se l’uso è esclusivamente aziendale;
– l’I.V.A. sarà detraibile al 40%, e la deducibilità del costo sarà pari al 90%, se il veicolo è dato in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta con previsione del fringe benefit in busta paga; in questo caso l’IVA potrebbe essere detraibile al 100% se l’importo del fringe benefit venisse fatturato con IVA al dipendente stesso.
– l’I.V.A. sarà detraibile al 40%, e la deducibilità del costo sarà pari al 40%, se il veicolo è dato in uso promiscuo all’amministratore per la maggior parte del periodo d’imposta con previsione del fringe benefit in busta paga; anche in questo caso l’IVA potrebbe essere detraibile al 100% se l’importo del fringe benefit venisse fatturato con IVA all’amministratore stesso.
b) Diversamente, qualora si parli dell’utilizzo dell’auto privata del dipendente o amministratore per recarsi a lavorare presso la sede aziendale, il costo del parcheggio, se non può essere ricondotto a spese per trasferta fuori del comune della sede di lavoro, rientra nella sfera dei fringe benefit a dipendenti; per cui la spesa costituirà reddito per quest’ultimi se il valore complessivo del servizio erogato nel periodo d’imposta è superiore ad Euro 258,23 per ogni dipendente o amministratore (art. 51 TUIR). Conseguentemente, la spesa in questione potrà essere qualificata come “altre spese per lavoro dipendente” completamente deducibile per l’azienda. L’I.V.A., invece, in questa situazione sarà indetraibile al 100% salvo il caso in cui non si assista al riaddebito (con IVA) della spesa in fattura.