Quesiti e approfondimenti

Trattamento fiscale costi automezzi

In particolare, prima di procedere oltre, ai fini della presente trattazione, è opportuno stabilire ai fini fiscali quando un veicolo debba essere considerato autovettura (con le conseguenti limitazioni alla deduzione), e quando autocarro.

Con il decreto legge 223/06, il Governo ha emanato una specifica disposizione per colpire le cosiddette immatricolazioni “di comodo” ed, in particolare, i veicoli che vengono immatricolati ad uso autocarro al solo fine di conseguire dei vantaggi di natura fiscale (e cioè la completa detrazione dell’Iva e la totale deducibilità del costo). Tale disposizione faceva riferimento ad un apposito provvedimento dell’agenzia delle entrate per individuare quei veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, devono essere considerati al pari delle autovetture in quanto consentono il trasporto di persone. La conseguenza di tale assimilazione (autocarro = autovettura) determina per tali veicoli – sotto il profilo fiscale – l’applicazione delle disposizioni previste per le autovetture che esamineremo più avanti. In data 6 dicembre 2006 è stato emanato il Provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate che fissa i criteri per verificare se – dal punto di vista della disciplina fiscale – un veicolo immatricolato autocarro possa essere considerato tale o, invece, debba essere rivisto come un’autovettura.

Per procedere alla verifica occorre:

1. in primo luogo, reperire il libretto di circolazione del veicolo, in quanto da esso sono ricavabili tutti i dati necessari per effettuare il controllo;

2. il passaggio successivo consiste nella verifica di tre elementi e cioè la tipologia di immatricolazione, il codice carrozzeria, ed il numero dei posti. La possibile assimilazione dell’autocarro all’autovettura si ha – secondo quanto stabilito dal provvedimento – se dall’esame del libretto di circolazione del veicolo risultano i seguenti tre elementi:

  • immatricolazione o reimmatricolazione come N1
  • codice carrozzeria F0 (effe zero)
  • quattro o più posti

L’assenza di uno solo di questi tre elementi (in quanto ad esempio il veicolo consente il trasporto di tre persone oppure presenta un codice carrozzeria diverso da F0) non fa scattare l’applicazione della disposizione che assimila tale veicolo ad un’autovettura;

3. in presenza di tutti e tre gli elementi di cui al punto precedente, l’assimilazione è possibile, ma è necessario effettuare un ulteriore conteggio utilizzando la formula indicata nel provvedimento. Solo se il risultato della formula è pari o superiore a 180 l’autocarro deve essere considerato fiscalmente al pari di un’autovettura.

 

 I =         PT (kW)        [gt] = 180

            Mc – T (t)

Pt (kW) = potenza del motore espressa in kilowatt

P = portata del veicolo

Mc = massa complessiva

T (t) = tara espressa in tonnellate

P = Mc – T (t)

Si riportano di seguito due esempi di calcolo per la verifica dell’assimilazione autovettura-autocarro.

 

ESEMPIO

 

Autocarro anche a fini fiscali

Veicolo marca Ford TRANSIT VAN, immatricolato come “autocarro per trasporto di cose”.

Dalla carta di circolazione risulta:

Categoria del veicolo             (lett.J)               N1

Codice carrozzeria                (lett.J.2)             F0

Numero di posti                    (lett.S.1)             3

Potenza motore                    (lett.P.2)            56 kW

Massa complessiva                 (lett.F.2)             2.005 kg = 2,005 t

Essendo indicata direttamente la Portata pari a kg. 870 (0,870 t) il rapporto potenza/portata è pari a 56 / 0,870 = 64,37

Essendo, quindi, il rapporto inferiore a 180 il veicolo in esame non può essere equiparato fiscalmente ad un’autovettura, ma ad un autocarro. Di per sé la verifica numerica poteva anche essere omessa, visto che i posti a sedere sono solo tre.

Si consiglia di procedere in maniera del tutto analoga anche con l’altro automezzo (FIAT SCUDO), che al momento risulta immatricolato come “autovettura per trasporto di persone ad uso proprio”.

 

Di conseguenza, soddisfatti i requisiti di autocarro in senso fiscale tutti i costi di esercizio sostenuti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: carburante, tagliandi, cambio gomme, assicurazione e quant’altro) saranno pienamente deducibili IRES e IRAP, mentre l’I.V.A. detraibile al 40%, sempre che sia soddisfatto anche l’imprescindibile principio di inerenza dell’utilizzo del bene rispetto all’attività d’impresa.

Qualora, invece, il mezzo pur essendo qualificato a fini civilistici come “autocarro” non possa essere definito come tale dal punto di vista fiscale, è evidente che lo stesso sarà paragonato ad un’autovettura. Per quanto concerne questa categoria, la disciplina è molto articolata in quanto tiene conto anche della finalità per cui il mezzo è detenuto, a titolo esemplificativo: auto concessa in uso promiscuo per la maggior parte del periodo d’imposta ai dipendenti o agli amministratori (c.d. auto in fringe benefit), piuttosto che auto facente parte della flotta aziendale (auto per i commerciali) e via dicendo.

In queste ipotesi, quindi, la disciplina fiscale è così riassumibile:

a)      autovetture (immatricolate come tali o che, pur immatricolate come autocarro, non sono definibili in tal senso a fini fiscali e quindi fiscalmente considerate autovetture): l’I.V.A. sarà detraibile al 40%, mentre per quanto riguarda le imposte dirette, invece, si potrà procedere alla deduzione del 40% delle spese con limitazione del costo di acquisto del veicolo o canoni di locazione finanziaria per Euro 18.075,99, e canoni di locazione o noleggio per Euro 3.615,20. Attenzione i limiti fiscali appena citati devono essere ragguagliati all’anno rispetto al periodo di detenzione. Rientrano solitamente in questo caso le autovetture facenti parte del parco auto aziendale utilizzate da commerciali e dipendenti ma non concesse in uso promiscuo agli stessi (con fringe benefit) per la maggior parte del periodo d’imposta;

b)      autovetture come sopra (immatricolate come tali o che, pur immatricolate come autocarro, non sono definibili in tal senso a fini fiscali e quindi fiscalmente considerate autovetture), ma assegnate in uso promiscuo con fringe benefit ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, i costi di acquisto ed esercizio saranno deducibili ai fini delle imposte dirette nella misura del 90% senza alcun limite al tetto di spesa; mentre l’I.V.A. sarà detraibile al 40%. L’I.V.A. in questo caso si rende detraibile al 100% solo se la società fattura uno specifico corrispettivo al dipendente per l’utilizzo dell’auto stessa.

c)      nel caso in cui l’autovettura (come sopra definita ai punti a e b) sia assegnata in uso promiscuo con fringe benefit all’amministratore (o altri co.co.co), l’I.V.A. sarà detraibile nella misura del 40%, elevabile al 100% solo nel caso di fatturazione di uno specifico corrispettivo all’amministratore (come al punto b). Ai fini delle imposte sui redditi, invece, i costi di acquisto saranno interamente deducibili fino a concorrenza del fringe benefit, e per la parte eccedente rileveranno solo al 40% e solo se ricompresi entro i seguenti limiti:

–    costo annuo di acquisto o locazione finanziaria del veicolo pari ad Euro 18.075,99;

–    costo annuo di noleggio pari ad Euro 3.615,20.

Visti i diversi trattamenti fiscali dei costi relativi agli automezzi, si consiglia di tenere distinti in contabilità i vari casi utilizzando appositi mastrini, al fine di facilitare in sede di chiusura del bilancio il calcolo delle imposte dovute.

 

 

 

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