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Esportazioni ex art.8 comma 1, lett. b) D.P.R. n. 633/72.

L’articolo 8 al comma 1, lett. b) D.P.R. n. 633/72 disciplina le cessioni all’esportazione quando i beni vengono consegnati al cliente estero nel territorio italiano, ed è il cliente estero che, direttamente o tramite terzi per suo conto, provvede a trasportare i beni al di fuori del territorio comunitario. E’, quindi, il caso in cui un operatore non residente (che in questo caso può essere esclusivamente un operatore economico e non un consumatore finale) provvede direttamente o tramite terzi per suo conto a ritirare la merce presso il cedente italiano, ovvero si fa consegnare i beni in un determinato punto del territorio italiano e cura, poi, entro 90 giorni dalla data di consegna, il trasporto e la successiva esportazione all’estero dei beni, allo stato originario e senza far eseguire lavorazioni o trasformazioni sugli stessi.

Inoltre, essendo stata stabilita per l’esportazione l’applicazione della clausola incoterms (EXW – ex works), in base alla quale si stabilisce che il cedente non si occupa affatto del trasporto della merce, non può che configurarsi in questo caso un’esportazione indiretta che giustifica il corretto richiamo all’articolo 8, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 633/72 (dicitura da esporre in fattura a giustificazione della non imponibilità I.V.A.).

Pertanto, riepilogando quanto affermato, l’operazione in questione si considera un’esportazione indiretta alle seguenti condizioni:

– che il trasporto o la spedizione fuori dal territorio UE venga effettuato direttamente dal cessionario non residente o tramite terzi per suo conto;

– che il predetto trasporto o spedizione avvenga entro 90 giorni dalla consegna dei beni da parte del cedente al cessionario non residente;

– che i beni vengano trasportati o spediti nello stato originario di acquisto (senza subire trasformazioni), risultante dalla fattura emessa dal cedente;

– che la cessione non avvenga tramite commissionari;

– che il cessionario sia un operatore economico e non un consumatore finale.

L’osservanza delle condizioni stabilite per l’applicazione del regime di non imponibilità deve risultare dalla vidimazione apposta dall’ufficio doganale sulla fattura emessa dal cedente (che pertanto deve premurarsi di richiederne una copia all’acquirente che provvede al trasporto dei beni); il documento doganale di esportazione munito del visto di uscita resta invece all’acquirente estero.

Inoltre, trattandosi di esportazione indiretta di cui all’articolo 8, comma 1, lett. B) D.P.R. n. 633/72, teniamo a ribadire che la merce venduta dovrà uscire dal territorio comunitario entro 90 giorni dalla consegna al cliente o al terzo trasportatore da lui incaricato. Qualora allo scadere di questo limite temporale la società non sia ancora entrata in possesso della documentazione attestante l’avvenuta esportazione (copia di fattura con apposizione del timbro della dogana), in base a conferme avute anche dalla stessa Agenzia delle Dogane, sarebbe meglio procedere con emissione di nota di debito con esposizione di sola I.V.A. (per poi stornarla eventualmente con una successiva nota di credito per sola I.V.A al ricevimento della documentazione comprovante l’esportazione).

Questo termine viene preso a riferimento, in quanto costituisce il tempo massimo entro cui la merce deve lasciare il territorio comunitario, e oltre il quale, in assenza di idonea documentazione comprovante l’esportazione, potrebbero sussistere presunzioni di non corretto assolvimento dell’imposta sul valore aggiunto.

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