Quesiti e approfondimenti

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Violazioni obblighi ritenute d’acconto

Sul punto, si precisa che  il soggetto che ha emesso la fattura nei confronti della società è un libero professionista e il suo reddito, per ciò che riguarda l’attività indicata nel documento (consulenza tecnica – professionale, di vendita e di assistenza alla clientela), è inquadrabile come reddito di lavoro autonomo. In fattura, come si può notare è stato addebitato anche il contributo previdenziale del 4% INPS ex D.L. n.335/95 relativo alla gestione separata. A riguardo ricordiamo che l’iscrizione separata è stata disposta, tra l’altro, per tutte le categorie residuali di liberi professionisti, per i quali non è stata prevista una specifica cassa previdenziale.

 

Inoltre, si precisa che l’esposizione della ritenuta in fattura da parte del consulente non è un obbligo, ma piuttosto un uso, e quindi in capo ad esso non sono previste sanzioni di carattere amministrativo in caso di violazioni: l’art. 25 del D.P.R. n.600/1973, infatti, prevede, in materia di ritenute, solamente obblighi per il sostituto di imposta, il quale è tenuto ad operare e a versare la ritenuta d’acconto, nonché dichiararla, indipendentemente dalla sua esposizione nella fattura da parte del soggetto coinvolto (il sostituito).

Fatta questa breve premessa, si viene ad illustrare brevemente il regime sanzionatorio previsto per i soggetti che rivestono la qualifica di sostituto di imposta.

Gli obblighi fiscali riguardanti le ritenute alla fonte e che fanno capo al sostituto d’imposta si possono schematizzare come segue:

a)      obbligo di operare (o “eseguire”) le ritenute mediante rivalsa nei confronti del sostituto (art. 25 D.P.R. n.600/1973);

b)      obbligo di versare le ritenute (art. 3, comma 1, D.P.R. n.602/1973);

c)      obbligo di certificare le ritenute operate (art. 4, comma 6-ter e 6-quater, del D.P.R. n.322/1998);

d)     obbligo di dichiarare annualmente le ritenute operate (art. 4, comma 1, del D.P.R. n.322/1998).

La normativa di riferimento, per quanto riguarda il regime sanzionatorio previsto per la violazione dei seguenti obblighi, è contenuta nel D.lgs. n.471/1997, il quale dispone, in relazione alle seguenti violazioni:

a)      omessa effettuazione delle ritenute (art. 14 D.lgs. n.471/1997): sanzione pari al 20% dell’ammontare non trattenuto all’atto del pagamento;

b)      omesso o insufficiente versamento (in seguito ad omessa effettuazione) delle ritenute (art. 13 D.lgs. n.471/1997): sanzione pari al 30% dell’importo non versato;

c)      eventuale indicazione, all’interno del modello di dichiarazione dei sostituti di imposta (mod. 770 semplificato o ordinario) di compensi, interessi o altre somme soggette a ritenuta in misura inferiore all’ammontare che viene accertato dal Fisco: si configura l’ipotesi di presentazione di una dichiarazione infedele, che ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.lgs. n.471/1997, prevede una sanzione pecuniaria dal 100 al 200% delle ritenute (non versate) sui compensi, interessi e altre somme non dichiarati nella dichiarazione annuale dei sostituti di imposta, con un minimo di Euro 258,00. A ciò può aggiungersi l’eventuale omessa indicazione dei percipienti, che in base al comma 4 del citato art. 2 prevede una sanzione pecuniaria di Euro 51,00 per ogni percipiente non indicato negli appositi quadri del modello 770.

 

Al sostituto d’imposta è comunque consentito avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n.471/1997, regolarizzando gli illeciti di tipo amministrativo commessi con l’applicazione delle sanzioni ridotte, purché l’inadempienza commessa non sia stata contestata, ovvero non siano iniziate ispezioni o verifiche o altre attività amministrative delle quali l’autore dell’infrazione abbia avuto conoscenza formale.

In particolare, il regime sanzionatorio sarà il seguente:

–            omessa effettuazione delle ritenute: sanzione ridotta a un ottavo del minimo (e quindi 2,5%, ossia 1/8 del 20%). Tale importo è il risultato di un aggiornamento in vigore dal 01.02.2011, mentre per le violazioni commesse sino al 31.01.2011 la sanzione era pari ad un decimo del minimo (e quindi il 2%, ossia 1/10 del 20%).

–            omesso versamento delle ritenute: sanzione ridotta ad un decimo del minimo (e quindi il 3%, ossia 1/10 del 30%) se il versamento viene regolarizzato nel termine di 30 giorni dalla data ultima per il versamento della ritenuta (giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso); ovvero un ottavo del minimo (e quindi il 3,75%, ossia 1/8 del 30%), se invece la regolarizzazione avviene oltre i 30 giorni ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione (che nel 2012 è fissato nel giorno 31 luglio 2012, sia per il modello 770 semplificato che ordinario) relativa all’anno nel corso della quale è stata commessa la violazione. Si precisa, che l’importo delle sanzioni sopracitato è il risultato di un aggiornamento in vigore dal 01.02.2011, mentre per le violazioni commesse sino al 31.01.2011 gli importi delle sanzioni erano rispettivamente 1/12 del minimo (2,5%, 1/12 del 30%) e 1/10 del minimo (3%, 1/10 del 30%).

Unitamente al pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito naturalmente il versamento del tributo e degli interessi al tasso legale del 2,5% (in vigore dall’1 gennaio 2012, mentre per il 2011 era pari all’1,5%) maturati tra il giorno della scadenza e quello di effettivo versamento.

Come è possibile osservare, conviene senza dubbio, in quanto ancora nei termini, ricorrere al ravvedimento operoso e regolarizzare tutte le omissioni di effettuazione e di versamento delle ritenute commesse nell’anno 2011, per poi tenerne conto in sede di predisposizione della dichiarazione annuale (modello 770 ordinario o semplificato con scadenza luglio 2012). Naturalmente si dovrà richiedere al percipiente le somme non trattenute.

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