Quesiti e approfondimenti

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Viaggio premio a clienti – Trattamento contabile ed I.V.A.

La spesa sostenuta per l’acquisto del premio promesso al cliente a raggiungimento di determinati livelli di fatturato, se derivante da uno specifico accordo contrattuale (che può essere scritto o anche verbale e non scritto), ha natura promozionale e costituisce un premio. Al contrario se il riconoscimento del premio dipendesse da un’offerta unilaterale da parte del fornitore, ed indipendente dal raggiungimento di un risultato, saremmo nella casistica della cessione di beni omaggio.

Pertanto, trattandosi di un premio, non si tratta di un costo bensì di uno storno del ricavo maturato nei confronti del cliente.

Ai fini della corretta rappresentazione di bilancio, si ritiene che esso debba essere contabilizzato portandolo in deduzione dall’importo dei ricavi a cui esso è dovuto, coerentemente con quanto richiesto dall’articolo 2425 bis del Codice Civile secondo il quale “i ricavi vanno indicati per competenza e al netto di resi, sconti, abbuoni e, appunto, premi”.

Contabilmente il premio deve essere rilevato in bilancio per competenza, indipendentemente dalla fruizione dello stesso, in base al verificarsi delle condizioni dalle quali esso origina. Qualora al 31/12 siano già maturate le condizioni che danno diritto al cliente a ricevere il premio, la scrittura per l’imputazione della quota maturata, e non ancora fruita, sarà:

a) al momento della maturazione del premio al cliente sul fatturato raggiunto:

   D      Premi a clienti                             A   Debiti per premi a clienti

b) al momento del pagamento del viaggio premio all’agenzia:

   D      Crediti verso agenzia viaggi    A    Banca 

c) nel momento in cui il premio verrà erogato al cliente si avrà:

   D      Debiti per premi a clienti          A   Crediti verso agenzia viaggi

Ribadendo quanto più sopra spiegato, il conto “Premi a clienti” deve essere collocato in bilancio insieme ai ricavi di vendita, a storno della voce medesima.

Ai fini I.V.A., in generale, è consentita la detraibilità dell’imposta assolta per l’acquisto del viaggio, tuttavia solitamente le agenzie optano per il regime speciale previsto dall’art.74-ter, D.P.R. 633/72, senza evidenziazione dell’imposta, per cui la detrazione non è possibile; per questo motivo,  all’atto della cessione del premio al cliente non si rende necessario assolvere l’imposta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, n. 4) D.P.R. n. 633/72.

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