Quesiti e approfondimenti

VENDITE A DISTANZA

VENDITE A DISTANZA

La normativa sulle vendite a distanza intra-comunitarie è stata completamente rinnovata con le nuove regole in vigore dal 1° luglio 2021.

In sintesi, sono state abolite le soglie specifiche per ogni paese (che richiedevano la registrazione IVA nel paese UE di consumo dei beni una volta superate) e introdotta una soglia unica annuale di 10.000 euro. Questa soglia, stabilita dall’art. 59-quater della Direttiva 2006/112/CE e introdotta dal Regolamento UE 2017/2055, si applica sia alle cessioni di beni intra-comunitarie che alle prestazioni di servizi TTE (telecomunicazione, tele-radiodiffusione ed elettronici). Attenzione! La soglia si riferisce al totale delle cessioni fatte in tutti gli stati UE e non alle cessioni fatte per ogni singolo stato.

Qualora il fornitore superati tale soglia, ha due opzioni:

  1. Registrarsi ai fini IVA nel paese di consumo dei beni;
  2. Optare per il regime OSS (One Stop Shop) e dichiarare le vendite, pagando l’IVA secondo le aliquote applicabili nei vari paesi UE di consumo, nel territorio dello stato di stabilimento tramite una dichiarazione trimestrale.

Il D. Lgs. n. 83 del 25 maggio 2021 ha recepito nella legislazione nazionale le norme comunitarie in materia di commercio elettronico previste dalle Direttive UE 2017/24552009/132/CEUE 2019/1995.

Sono ora disciplinate:

  • a.Le vendite a distanza intra-comunitarie di beni
  • b.Le vendite a distanza di beni importati da territori o paesi terzi.

La definizione di vendite a distanza intra-comunitarie di beni

La definizione di vendite a distanza intra-comunitarie di beni si ritrova nell’art. 38-bis, comma 1, del D.L. 331/1993, che è stato aggiunto dall’art. 2D. Lgs. n. 83 del 25 maggio 2021.

In particolare: “per vendite a distanza intracomunitarie di beni si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di persone fisiche non soggetti d’imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell’ articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa”.

Le suddette operazioni sono territorialmente rilevanti nel luogo di arrivo dei beni (art. 40, comma 3, DL 331/93).

Il legislatore italiano, recependo le Direttive Comunitarie ha ricompreso tali vendite tra le cessioni intra-comunitarie non imponibili. In particolare, l’art. 41, comma 1, lettera b) del D.L. 331/93 prevede:(costituiscono cessioni non imponibili) “le vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro dell’Unione europea. La disposizione non si applica qualora il cedente sia un soggetto stabilito nel territorio dello Stato e ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

1) il cedente non è stabilito anche in un altro Stato membro dell’Unione europea;

2) l’ammontare complessivo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia, di cui all’ articolo 7-octies , comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell’Unione europea non ha superato nell’anno solare precedente 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato;

3) il cedente non ha optato per l’applicazione dell’imposta nell’altro Stato membro; in tal caso l’opzione è comunicata all’ufficio nella dichiarazione relativa all’anno in cui la medesima è’ stata esercitata e ha effetto fino a quando non sia revocata e comunque per almeno due anni”.

Se la soglia di Euro 10.000 è superata, il cedente deve registrarsi ai fini IVA nel paese di consumo, salvo opzione per il regime OSS previsto dall’art. 74-sexies del DPR 633/1972.

La definizione di vendite a distanza di beni importati da territori o paesi terzi

La definizione di vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi ritrova nell’art. 38-bis, comma 2, del D.L. 331/1993, che è stato aggiunto dall’art. 2 D. Lgs. n. 83 del 25 maggio 2021.

In particolare, la definizione fornita è la seguente: “per vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, da un territorio terzo o paese terzo con arrivo della spedizione o del trasporto in uno Stato membro dell’Unione europea a destinazione di persone fisiche non soggetti d’imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell’ articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa”.

Per quanto riguarda le regole di territorialità (art. 40, comma 4-ter, DL 331/93), è importante considerare quanto segue:

  1. Se i beni sono importati da territori o paesi terzi in un altro Stato UE e successivamente trasportati in Italia, l’operazione è territorialmente rilevante in Italia.
  2. Se i beni sono importati da territori o paesi terzi in Italia e poi trasportati all’interno del territorio italiano, l’operazione è territorialmente rilevante in Italia se dichiarata tramite il regime IOSS.
  3. In caso contrario, l’operazione sarà territorialmente rilevante nell’altro Stato UE.

In aggiunta, all’art. 41, comma 1, del D.L. 331/93 è stata aggiunta la lettera b-bis): (costituiscono cessioni non imponibili) le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nel territorio dello Stato spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro.

Il regime a cui la lettera b-bis si riferisce è l’IOSS (Import One Stop Shop) previsto dall’art. 74-sexies1del DPR 633/1972, secondo cui l’IVA sulle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nel territorio dello Stato con valore intrinseco non superiore ad Euro 150 (eccetto per i beni soggetti ad accisa) viene assolta e dichiarata nel paese di identificazione IVA scelto.

Eccezioni

Per espressa previsione normativa di cui all’art. 38-bis, comma 3, del DPR 633/1972, le nuove regole sul commercio elettronico non si applicano a:

  • a.Cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
  • b.cessioni di beni da installare, montare o assiemare a cura del fornitore o per suo conto nello Stato di arrivo della spedizione o del trasporto.

Vantaggi OSS e IOSS

Come sopra indicato, OSS e IOSS sono due regimi opzionali che semplificano gli adempimenti IVA per gli operatori consentendo loro di:

  • identificarsi elettronicamente ai fini IVA in un unico Stato membro;
  • dichiarare e pagare l’IVA dovuta in un’unica dichiarazione elettronica trimestrale, presso lo Stato di identificazione;
  • relazionarsi con l’amministrazione fiscale del proprio Stato e nella propria lingua.

Vendite a distanza domestiche

Le vendite a distanza domestiche vale a dire quelle nelle quali le merci si trovano nello stesso Stato membro del cliente a cui sono inviate, non possono essere oggetto dei regimi speciali (OSS). L’unica eccezione è rappresentata dalla situazione in cui le vendite vengano effettuate mediante un’interfaccia elettronica, che diventa deemed supplier del fornitore non comunitario.

Fatturazione ed Esterometro

Per le vendite a distanza intra-comunitarie, opera l’esenzione dalla fatturazione. Se la fattura è emessa, si applicano le regole IVA nel paese di identificazione.

Nel caso in cui la vendita a distanza sia documentata da fattura, questa deve essere inviata allo SDI.

Plafond e rimborsi/compensazioni

Secondo l’Agenzia delle Entrate (risposta ad interpello n. 802 del 9 dicembre 2021), le vendite dichiarate nel regime OSS concorrono sia ai fini della determinazione del plafond per il regime dell’esportatore abituale sia al conteggio per i rimborsi IVA e le compensazioni che avvengono con frequenza trimestrale.

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