Quesiti e approfondimenti

Vendita a catena rottami ferrosi

In particolare, pur configurandosi come una sorta di triangolazione, in realtà l’intera operazione è caratterizzata da singole transazioni autonome che non solo coinvolgono soggetti nazionali, ma che si realizzano e si “consumano” all’interno del territorio italiano.

Di conseguenza, da parte della società si assisterà al contemporaneo acquisto di rottami e cascami, che successivamente saranno venduti con ricarico, ad un ulteriore soggetto passivo d’imposta in Italia. In entrambi i casi, benché vi possa essere il ricorso alla fatturazione differita ed alla contestuale emissione di DDT, la normativa di riferimento rimane pur sempre quella dell’articolo 74, comma 7 e 8 D.P.R. n. 633/72.

Pertanto, nel primo passaggio dell’intera operazione (transazione d’acquisto di rottami e cascami) la società sarà tenuta all’integrazione della fattura ricevuta ed all’inserimento della stessa tanto nel registro delle vendite, quanto in quello degli acquisti entro i termini ordinari di liquidazione dell’I.V.A. Diversamente, nella seconda fase (transazione di vendita di rottami e cascami), la società sarà tenuta all’emissione di fattura senza addebito d’I.V.A. sempre in base al dettato normativo di cui all’articolo 74, comma 7 e 8 D.P.R. n. 633/72 (dicitura da esporre e richiamare in fattura).

A nostro avviso, invece, per quanto riguarda il trasporto vi sono ulteriori considerazioni da formulare a seconda delle modalità di addebito dello stesso. Per essere più chiari, se la merce non transita per lo stabilimento dell’azienda, e nel caso in cui sia la stessa azienda ad organizzare il trasporto della merce (sia che lo effettui direttamente sia che a farlo sia un terzo per conto dell’azienda e a sue spese), nel caso in cui:

a)   a)  si proceda con totale o parziale addebito del costo di trasporto al cliente finale, allora questa prestazione sarà qualificabile come accessoria alla cessione di rottami nel pieno rispetto dei requisiti richiesti dall’articolo 12 D.P.R. n. 633/72, e dovrà essere soggetta allo stesso regime della prestazione principale di cui al richiamato articolo 74, comma 7 e 8 D.P.R. n. 633/72; vedi Circ. Min.12 maggio 2008 n. 43/E.

b) qualora invece si proceda ad addebitare in tutto o in parte il costo di trasporto al fornitore dell’azienda di rottami, allora saremo in ipotesi di mero riaddebito di una prestazione di servizi autonoma, e quindi soggetta ad I.V.A direttamente nella fattura emessa dall’azienda nei confronti dello stesso; questo perché la prestazione di trasporto non è effettuata direttamente dal soggetto che cede i rottami.

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