Quesiti e approfondimenti

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Vari quesiti Intrastat, trattamento IVA, dichiarazioni d’intento

QUESITO N.1: Adempimenti Intrastat nel caso di lavorazioni intracomunitarie (soggetto italiano prestatore).

Nel presente caso un’azienda (Alfa) ha ricevuto delle merci (lamiere) da un’impresa polacca per essere sottoposte a lavorazione. Al termine della lavorazione, i beni vengono spediti in Polonia.

Essendo l’azienda Alfa soggetta alla presentazione degli elenchi Intrastat con cadenza mensile, dovrà essere compilata sia la parte fiscale, sia quella statistica. Ai fini Intra, e solo per la parte statistica, gli adempimenti sono i seguenti:

–          all’atto dell’introduzione delle merci in Italia per essere sottoposte a lavorazione, il prestatore italiano (Alfa S.r.l.) deve compilare il modello Intra 2-bis, ai soli fini statistici, indicando:

a)         in colonna 6, natura della transazione, il codice 4;

b)        in colonna 7, nomenclatura combinata, quella del bene ricevuto in lavorazione;

c)         in colonna 10, valore statistico, il valore del bene;

–          all’atto della spedizione dei beni lavorati al committente polacco, il prestatore italiano (Alfa S.r.l.) deve compilare, ai soli fini statistici, il modello Intra 1-bis, indicando:

a)         in colonna 5, natura della transazione, il codice 5;

b)        in colonna 6, nomenclatura combinata, quella del bene ottenuto dalla lavorazione;

c)         in colonna 9, valore statistico, il valore del bene più quello della lavorazione.

La compilazione delle colonne relative alle condizioni di consegna e al modo di trasporto è obbligatoria solo per i soggetti con spedizioni (Intra 1) o arrivi (Intra 2) che nell’anno precedente superano la soglia di Euro 20.000.000.

Per la parte fiscale, invece, nel modello Intra 1-quater dovrà essere indicato il servizio di lavorazione reso.

 

QUESITO N.2: Corretta modalità di rilevazione ai fini IVA di una fattura ricevuta per prestazione di servizio accessoria all’attività di organizzazione della fiera.

In particolare, la prestazione in oggetto è relativa l’allacciamento alla rete di energia elettrica per la partecipazione ad una fiera in Germania. Tale prestazione è da considerarsi accessoria alla manifestazione e quindi, ai sensi dell’art. 7-quinquies del DPR 633/72, deve seguire lo stesso criterio di territorialità previsto per l’evento. Se fino al 31.12.2010, per la prestazione in questione era prevista una deroga al criterio generale della committenza, per cui le prestazioni relative a fiere ed esposizioni (non di accesso) erano rilevanti nel Paese in cui erano materialmente svolte, a partire dal 1° gennaio 2011 rileva il Paese dove risiede il soggetto passivo committente.

Pertanto, nel caso in questione, dato che il soggetto passivo committente risiede in Italia, la prestazione a cui si riferisce la fattura è territorialmente rilevante ai fini Iva in Italia, con conseguente applicazione del meccanismo del “reverse charge” (art. 17, comma 2, D.P.R. n.633/1972), il quale prevede che tutti gli adempimenti relativi all’imposta sul valore aggiunto debbano essere assolti dal soggetto passivo committente.

Avendo il prestatore tedesco erroneamente emesso la fattura con applicazione dell’IVA, è corretto imputare a costo anche l’IVA addebitata ma, il soggetto passivo committente dovrà in ogni caso procedere all’applicazione del reverse charge integrando la fattura ricevuta (la base imponibile sarà costituita dall’importo intero della fattura comprensivo dell’IVA tedesca).

Infine, dato che trattasi di prestazione di servizi resa da un soggetto comunitario a cui si applica il criterio generale della territorialità previsto per l’Iva, essa dovrà essere annotata negli elenchi INTRASTAT di periodo.

Si segnala che vi è un’altra interpretazione secondo la quale si tratterebbe di prestazioni legate all’immobile ove si realizza la manifestazioni e tassate di conseguenza nel Paese dove è situato l’immobile e avviene la manifestazione (art. 7-quater, lett. a)). Tuttavia, per prudenza, si ritiene più opportuno seguire l’interpretazione sostenuta da autorevole dottrina secondo la quale trattandosi di prestazioni accessorie ad una manifestazione, esse devono seguire, per espressa previsione della norma (art. 7-quinquies), lo stesso criterio di territorialità previsto per l’evento (principio della committenza) e, quindi, nel presente caso applicare il meccanismo del reverse charge con integrazione della fattura ricevuta.

 

QUESITO N.3: Dichiarazione d’intento a seguito di trasformazione da S.p.A. a S.r.l. del fornitore

Nel presente caso il Vostro fornitore si è trasformato da S.p.A. a S.r.l. ma ciò non ha comportato la modifica dei dati relativi la partita IVA, il codice fiscale, indirizzo ecc.. Pertanto, si ritiene di poter continuare a fatturare come fatto fino ad oggi (senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto) citando la medesima dichiarazione d’intento.

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