La registrazione nel registro IVA delle fatture INTRA relative agli acquisti intracomunitari deve essere effettuata in Euro e anche in valuta estera (ovviamente nel caso in cui si tratti di valuta diversa dall’Euro). L’articolo 47 comma 1 del D.L. 331/1993 prevede infatti che: “Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma dell’articolo 46, comma 1, sono annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, nel registro di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera”.
L’indicazione del valore in valuta estera viene richiesto, infatti, anche quando si compila il relativo adempimento telematico (modello Intrastat) nei casi in cui si pongano in essere operazioni con i seguenti Paesi: Danimarca, Regno Unito, Svezia, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Bulgaria, Romania, Croazia.
