Vista la recentissima entrata in vigore dell’obbligo in questione, e non essendoci per il momento esaustivi chiarimenti sul punto, e volendo analizzare la ratio del Legislatore nel concepire questo tipo di adempimento, è evidente che l’Amministrazione Finanziaria vuole poter disporre del maggior numero di informazioni affinchè, incrociandole tra loro, si possa risalire ad eventuali meccanismi di coinvolgimento in transazioni in frode I.V.A. (cosiddette cartiere).
Stando, quindi, al tenore letterale delle istruzioni (si veda pag. 8 del “Modello di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata”), a nostro avviso, deve essere indicato il valore imponibile della transazione, che in questa situazione non coincide con quello esposto in fattura (convertito al tasso di cambio di riferimento), bensì con il valore statistico che, negli adempimenti doganali del caso, viene preso a riferimento per il calcolo dell’imposta sul valore aggiunto, e che trova quindi indicazione non solo nei registri I.V.A., ma anche nella relativa dichiarazione.
Inoltre, cogliamo l’occasione per far presente che, con D.M. del 5 agosto 2010 (in Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17.08.2010), qualora per l’ammontare delle operazioni attive o passive con Paesi Black List siate tenuti all’osservanza di questo adempimento con cadenza mensile, l’articolo 4 del citato dispositivo normativo ha sancito che per i periodi di luglio ed agosto la presentazione dei relativi elenchi è posticipata al 2 novembre 2010.