A riguardo, per esigenze di una migliore chiarezza espositiva, riassumiamo brevemente il caso oggetto del quesito.
Una società ha stipulato con un privato persona fisica un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo: tuttavia tale immobile non viene utilizzato direttamente dalla società ma vi dimora un terzo soggetto, privato persona fisica. Il canone di locazione, in base al contratto, è a carico della stessa società.
Contemporaneamente, la società, stipula con una ditta individuale, il cui rappresentante legale è il privato persona fisica reale utilizzatore dell’immobile un contratto di sublocazione, di modo che il costo dell’affitto sia totalmente a carico di chi effettivamente dimora nell’immobile abitativo.
Inoltre, nel contratto di locazione non sono presenti clausole che fanno riferimento alla sublocazione, mentre vi è un’apposita clausola che vieta espressamente la cessione del contratto, salvo il consenso della parte locatrice.
Si chiede se giuridicamente il contratto di sublocazione sia valido.
A riguardo precisiamo che l’art. 1594 del Codice Civile dispone espressamente che “il conduttore, salvo patto contrario, ha facoltà di sublocare la cosa locatagli, ma non può cedere il contratto senza il consenso del locatore.”
Il testo della norma è sufficientemente chiaro: la sublocazione di un bene, sia esso mobile o immobile (come nel caso in questione) è consentita, salvo espressa pattuizione contraria nel contratto di locazione originario, mentre la cessione (che civilisticamente è cosa ben diversa rispetto alla sublocazione) è assolutamente vietata senza il consenso del locatore.
Il contratto di sublocazione in esame, pertanto, è da ritenersi valido giuridicamente, dal momento che nel contratto di locazione non è presente alcuna clausola che vieta o limita la sublocazione dell’immobile abitativo.