Quesiti e approfondimenti

Triangolazioni improprie

In particolare, con questa espressione ci si riferisce ai casi in cui alla transazione partecipa anche un soggetto residente in uno Stato Extra U.E. (ad esempio Singapore). In tale situazione, non è possibile applicare il regime delle operazioni triangolari poiché viene a mancare uno degli elementi essenziali per definire un’operazione triangolare, e cioè la partecipazione di tre soggetti residenti nella U.E.

Ora, scendendo nel dettaglio pratico, la cessione che intercorre tra l’operatore economico irlandese e la società italiana è un’operazione d’importazione ai sensi dell’art. 67 D.P.R. n. 633/72, proprio in virtù del fatto che la merce ha provenienza extracomunitaria e viene immessa in libera pratica in Italia. Alla luce di queste brevi considerazioni, sarete tenuti:

a)      a registrare la fattura del soggetto economico irlandese con sola valenza a fini contabili generali. Sul punto si ricorda che i valori espressi in dollari dovranno essere convertiti in Euro al tasso di cambio vigente alla data in cui è stata effettuata l’operazione, momento che deve essere individuato con il passaggio della proprietà e, conseguentemente, con il rischio di perimento della merce stessa (in questo caso ci si aiuta con la clausola INCOTERMS);

b)      a registrare la bolla doganale che attesa l’importazione delle merci e l’assolvimento dell’imposta. Questa registrazione ha validità ai soli fini I.V.A.

E’ evidente, quindi, che non si dovrà riepilogare l’operazione in questione negli elenchi INTRASTAT di periodo e nemmeno nella Black List, salvo il caso in cui l’operatore irlandese sia un rappresentante fiscale di un soggetto passivo residente a Singapore, e non un soggetto completamente autonomo.

 

Infine, per completezza sull’argomento trattato, l’operazione di acquisto non concorre alla formazione del plafond I.V.A.

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