Quesiti e approfondimenti

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Operazione di triangolazione: cessione ad operatore inglese con spedizione in Turchia

Un’impresa italiana Ci ha chiesto quali siano le implicazioni fiscali ai fini IVA di una operazione di triangolazione come di seguito descritta:

  • ordine ricevuto da cliente turco, con richiesta di fatturazione ad azienda con sede nel Regno Unito e spedizione in Turchia (resa: Ex Works).

Nel caso propostoci, dunque, l’operatore italiano IT effettua una cessione di beni nei confronti di un cliente inglese UK e spedisce in Turchia ad operatore turco TR.

Premesso che va verificata l’esistenza e l’operatività dei due interlocutori (dell’operatore inglese, nuovo cliente dell’impresa italiana, tramite la verifica della partita IVA nel VIES e l’ottenimento dei suoi dati anagrafici compreso possibilmente un numero d’iscrizione al locale registro imprese e di quello turco, cliente abituale), il caso descritto può avere tre soluzioni in base a chi cura il trasporto o la spedizione dei beni fuori dal territorio della Comunità Europea, nonché le operazioni doganali.

L’operazione costituisce una cessione all’esportazione con emissione di fattura “non imponibile IVA ai sensi dell’art. 8, primo comma, lettera a), DPR 633/72”, se il trasporto o la spedizione dei beni fuori dal territorio della Comunità, nonché le operazioni doganali sono a cura del cedente IT. Da un punto di vista IVA è consigliabile questa procedura, in quanto permette di pilotare l’arrivo del bene a destinazione e di conseguenza avere tutte le prove in modo diretto ed immediato. Il fornitore italiano verifica mediante l’MRN indicato sulla bolla doganale a lui intestata l’effettiva uscita dei beni dal territorio comunitario e conserva la stampa della “notifica di esportazione” (anche se la stessa non è rilevante al fine di dimostrare la prova dell’avvenuta esportazione, a tal fine rilevando il dato contenuto nel sistema informativo dell’Agenzia delle Dogane consultabile dagli operatori economici tramite la digitazione dell’MRN – Mouvement Reference Number).

Invece la cessione è non imponibile IVA ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. b), DPR 633/72, quando il trasporto o spedizione dei beni fuori del territorio dell’Unione Europea è a cura del cessionario non residente UK o per suo conto e questi ne cura l’esportazione entro 90 giorni dalla consegna. In questo caso la bolla doganale di esportazione è intestata a UK. Per il fornitore italiano la prova di avvenuta esportazione dei beni sarà costituita dal visto apposto su un esemplare della fattura dalla dogana di confine.

Nel caso in cui il trasferimento della merce dall’Italia in Turchia venga curato dal cliente finale TR si configura per il cedente italiano una cessione interna e pertanto deve emettere nei confronti del cliente UK fattura con IVA. A tal riguardo la Circolare 23 febbraio 1994, n. 13, par. 16.3, 1° caso, lett. b), evidenzia quanto segue: “È appena il caso di precisare che la consegna dei beni in Italia direttamente al destinatario finale – TR, non comporta la realizzazione, neanche in senso lato, della cessione all’esportazione da parte del contribuente nazionale, il quale in tale ultima ipotesi è tenuto a emettere fattura soggetta a IVA nei confronti del proprio cessionario inglese”.

 

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