In particolare, la prestazione resa dalla società di noleggio avente ad oggetto l’esonero da eventuali penalità risarcitorie nel caso in cui vengano causati dei danni alla macchina di cortesia consegnatavi può essere considerata come una estensione delle prestazioni accessorie fornite nei cosiddetti noleggi “full service”. Questa tipologia contrattuale prevede la fornitura di una serie di servizi aggiuntivi che vengono prestati con riferimento alla gestione del veicolo locato. A titolo esemplificativo i servizi riguardano il pagamento del bollo auto, l’assicurazione, i tagliandi periodici, i cambi delle gomme, il soccorso stradale, la messa a disposizione di un’auto sostitutiva, ecc.
Ai fini delle imposte sui redditi la normativa principale di riferimento è costituita dall’art. 164, comma 1 lett. b) T.U.I.R. secondo cui “le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore … ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili … nella misura del 40% … tale percentuale è elevata all’80% per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio”. Nel caso di noleggio da parte di soggetti esercenti attività di agenzia la deducibilità dei canoni è limitata all’80% sull’importo massimo fiscalmente riconosciuto di 3.615,20 euro che deve essere rapportato ai giorni di detenzione del mezzo. La C.M. n. 48/E/1998 ha precisato che i limiti di deducibilità previsti dall’art. 164 del T.U.I.R. devono essere riferibili al solo costo inerente il noleggio, mentre le rimanenti spese riferibili alle prestazioni accessorie previste dal contratto sono deducibili secondo i criteri ordinari (80% per coloro che svolgono attività di agenzia).
Per quanto riguarda il trattamento I.V.A., per i contratti di autonoleggio l’imposta relativa al servizio è detraibile nella misura del 40%, ma tale limitazione forfetaria non trova in ogni caso applicazione nell’ipotesi in cui il veicolo sia utilizzato da agenti e rappresentanti di commercio (art. 19-bis1 lett. c) del D.P.R. n. 633/72). Tale detrazione compete anche per le prestazioni accessorie oggetto del contenuto naturale del contratto.
In sintesi, il costo relativo all’assicurazione sulla macchina di cortesia:
– è deducibile ai fini IRES all’80% senza limite d’importo;
– completamente detraibile ai fini I.V.A. ai sensi del disposto di cui all’art. 19-bis1 lett. c) del D.P.R. n. 633/72.