Ci è stato chiesto da parte di una società quale sia il corretto trattamento fiscale nel caso di un premio di fine anno in denaro riconosciuto all’impresa stessa da un proprio fornitore, a seguito del raggiungimento di un determinato fatturato pattuito contrattualmente.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza 8 ottobre 2014, n. 21182, confermando, ai fini dell’IVA, la distinzione tra gli sconti o abbuoni ai clienti ed i premi di fine anno o fedeltà, ha chiarito che: “nessun diritto a detrazione può essere riconosciuto quando nelle riduzioni operate sia ravvisabile la natura di premio di fine anno, anziché di sconto. Mentre quest’ultimo, infatti, è una componente che incide direttamente sul prezzo della merce compravenduta o del servizio scambiato, riducendone l’ammontare dovuto per le singole operazioni compiute, il premio di fine anno è, invece, un contributo autonomo riconosciuto indistintamente a fine esercizio al cliente al raggiungimento di un determinato fatturato o comunque per incentivarlo a futuri acquisti (Cass. n. 5006/2007; Cass. n. 6475/2007; Cass. n. 5208/2012)”.
Il diritto alla detrazione dell’IVA non è, dunque, riconosciuto qualora ci si trovi di fronte ad un premio o ad un bonus concesso al cliente – periodicamente, di solito a fine anno, oppure alla conclusione del rapporto, per il conseguimento di determinati obiettivi o risultati (ampliamento della clientela, volume d’affari, numero di contratti, penetrazione territoriale del mercato, ecc.), contrattualmente prestabiliti – anziché ad uno sconto. Quest’ultimo rappresenta, difatti, una componente che incide direttamente sul prezzo del servizio scambiato o della merce compravenduta, riducendone l’importo dovuto per le singole operazioni compiute.
Il premio di fine anno, al contrario, costituisce un contributo autonomo, riconosciuto indistintamente a fine esercizio al cliente al conseguimento di uno specifico fatturato o, comunque, per incentivarlo ad acquisti futuri. Di conseguenza, la suddetta erogazione rappresenta una operazione da considerarsi fuori campo IVA, trattandosi di cessione di denaro a titolo liberale ai sensi dell’art. 2, co. 3, lett. a), D.P.R. 633/1972, (“Non sono considerate cessioni di beni: a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”), e come tale oggettivamente inidonea ad attribuire il diritto alla detrazione dell’IVA.
Per quanto riguarda la rappresentazione in bilancio dei premi di fine anno, l’art. 2425-bis, co. 1, c.c., dispone che i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere iscritti nel Conto economico al netto di sconti, abbuoni e premi; quest’ultimi costituiscono, pertanto, delle voci rettificative dei componenti di reddito positivi o negativi dell’esercizio. Dunque, l’impresa in questione che riceve il premio in denaro, tenuto conto del fatto che la rettifica afferisce a costi per acquisti di materie prime sostenuti nell’esercizio e che l’erogazione di denaro è oggettivamente determinabile in quanto ottenuta nell’esercizio medesimo, dovrà imputare il suddetto premio a decremento della voce B)6) del Conto economico, tra i costi della produzione.
Quanto appena detto ai fini civilistici è valevole anche ai fini fiscali, ai sensi del principio di derivazione, esclusivamente nel caso in cui il premio di fine anno sia concesso dal fornitore all’impresa cliente, a seguito del raggiungimento di un determinato fatturato previsto contrattualmente (caso in analisi), e non nel caso in cui il fornitore medesimo abbia corrisposto un premio/contributo a fronte di particolari attività svolte dalla società cliente (si pensi, a titolo di esempio, ad attività pubblicitarie, di marketing, promozionali, ecc.).
Infine, si ricorda che il premio di fine anno incassato dalla società e successivamente riconosciuto ai propri dipendenti e collaboratori di cui all’art. 50, co. 1, lett. c-bis), DPR 917/86, concorre, a prescindere dall’importo dello stesso, a formare i rispettivi redditi di lavoro dipendente.
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