Quesiti e approfondimenti

Trattamento fiscale nel riaddebito di costi da parte di un agente

Per completezza sull’argomento trattato riteniamo opportuno, prima di proseguire oltre, far presente che ai sensi dell’articolo 1748, comma 7 Cod. Civ., l’agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia (comprese naturalmente anche quelle di viaggio), e che malgrado quanto appena affermato, la norma non ha carattere imperativo, ma può essere derogata con consenso delle parti coinvolte nella contrattazione, proprio come nel caso proposto.

Tuttavia, fiscalmente, i rimborsi spese (anche qualora diversamente nominati e sotto qualsiasi forma o condizione erogati) devono essere equiparati alle retribuzioni e, conseguentemente, trattati alla stregua delle provvigioni.

Quindi, da un lato l’ammontare dei rimborsi corrisposti sarà soggetto al regime contributivo Enasarco, e dall’altro, ai sensi dell’articolo 25 bis D.P.R. n. 600/1973, concorrerà alla determinazione della base imponibile per il calcolo delle relative ritenute.

Ovviamente, sempre con riferimento ai rimborsi spese, indipendentemente dalle modalità di determinazione (ad esempio: tabelle ACI, piuttosto che riepilogo analitico delle stesse), dovranno essere inclusi nella base imponibile I.V.A. della fattura dell’agente.

Infine,  proprio perché il rimborso delle spese è equiparato alle provvigioni, e quindi corrispettivo, lo stesso sarà interamente deducibile da parte dell’impresa in quanto prestazione ricevuta inerente l’attività svolta. Inoltre, anche l’I.V.A. esposta in fattura dall’agente sarà completamente detraibile. Al contrario, sarà a carico dell’agente l’osservanza di eventuali limitazioni relative alla deducibilità e alla detraibilità dei costi sostenuti. Allo stesso modo, a fini I.V.A., l’azienda non potrà detrarsi in nessun modo l’imposta sul valore aggiunto delle spese riaddebitate dall’agente, in quanto non intestataria né dei documenti giustificativi (fatture, ricevute, …), né tanto meno titolare di anticipazione di costi “in nome e per conto”.

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