Tra la società Beta e la società Alpha è pendente una causa civile promossa dalla società Alpha al fine di recuperare un credito per prestazioni eseguite, risalente all’anno 2007. Le parti, già costituite in giudizio, decidono di addivenire ad un accordo transattivo in forma scritta, da ricondursi all’istituto della transazione ex art. 1965 c.c..
Dal punto di vista contabile, è bene distinguere ciò che l’accordo transattivo prevede:
a) l’espressa rinuncia delle parti di ogni pretesa di pagamento e della continuazione della lite pendente;
b) la corresponsione, a titolo di concorso nelle spese di causa affrontata, di X euro da parte della società Beta in favore della società Alpha.
La rinuncia all’intero importo da parte del fornitore (società Alpha) comporta la rilevazione di una sopravvenienza attiva pari all’intero debito verso fornitore. Tale sopravvenienza, intervenendo in un esercizio successivo rispetto all’originarsi del costo sostenuto, è da considerarsi ascrivibile alle componenti straordinarie dell’esercizio, quali rettifiche di costi di esercizi precedenti. Dal punto di vista fiscale, come si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate sul tema nella diretta Map del 23 Settembre 2010, la sopravvenienza sarà imponibile dal momento che, per simmetria tributaria, il relativo costo era stato considerato a sua volta deducibile.
La corresponsione delle spese di causa affrontate invece verrà rilevata come un debito verso il fornitore per “spese di causa da accordo transattivo” e dal punto di vista del conto economico rileverà come costo deducibile a titolo di rimborso spese da inserire nella categoria B14 del conto economico (oneri diversi di gestione). L’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 106/E del 2010) si è già espressa in merito al rimborso di spese processuali sostenute in quel caso per ottenere in giudizio un risarcimento danni a fronte di mancati guadagni professionali, considerandole per assunto inerenti all’attività d’impresa e dunque deducibili.
Si ritiene pertanto che la somma che la società Beta corrisponde alla società Alpha a titolo di concorso nelle spese di causa affrontate abbia natura di costo deducibile inerente all’attività d’impresa.
Le scritture contabili suggerite risultano essere le seguenti:
1) Chiusura del debito residuo verso fornitore per accordo transattivo
DEBITO VS SOCIETA’ ALPHA a SOPRAVVENIENZA ATTIVA
2) Rilevazione del debito verso fornitore per concorso spese di causa e costo deducibile a CE
SPESE DI CAUSA DA ACCORDO TRANSATTIVO a DEBITO VERSO SOCIETA’ ALPHA
3) Effettuazione del bonifico relativo al pagamento delle spese accordate
DEBITO VERSO SOCIETA’ ALPHA a BANCA C/C