Innanzitutto, a norma dell’art. 2, co. 2 n. 4) D.P.R. n. 633/72 la cessione di beni in omaggio cui è diretta l’attività d’impresa costituisce un’operazione imponibile a fini I.V.A.
Ovviamente, soprattutto a fini commerciali, l’omaggio solitamente viene fatturato senza procedere con rivalsa d’I.V.A. da parte del cedente, proprio come nel caso in questione.
Per completezza sull’argomento, l’I.V.A. in fase di acquisto è detraibile, in quanto “a monte” non è definibile a priori l’utilizzo che varrà fatto del materiale e, quindi, se lo stesso avvenga a fini produttivi, o per omaggi alla clientela.
Di conseguenza, per giustificare:
a) la cessione del bene cui è diretta l’attività d’impresa a titolo di omaggio consigliamo di richiamare nel corpo fattura l’art. 2, co. 2 n. 4) D.P.R. n. 633/72;
b) mentre per richiamare la “non rivalsa I.V.A.” è opportuno citare l’art. 18, co. 3 D.P.R. n. 633/72.
Da un punto di vista contabile, prima di procedere con la registrazione di questo tipo di operazioni, consigliamo la creazione di due mastrini: uno denominato “ricavi per omaggi” (da inserire nella sezione A.5. di conto economico), e l’altro rubricato “costi per omaggi” (da collocare nella sezione di B.14. di conto economico).
A questo punto contabilmente avremo:
D Credito v/Cliente X 35,64
A Ricavi per omaggi 29,70
I.V.A. a debito 5,94
D Costi per omaggi 29,70
Costo inded. 5,94 (corrisponde all’IVA addebitata senza rivalsa in fattura)
A Credito v/Cliente X 35,64