Quesiti e approfondimenti

Trattamento contabile costi acquisto e installazione generatore aria calda su un capannone in leasing

Prima di procedere oltre, è bene sottolineare che quando un’azienda sostiene dei costi per migliorare o incrementare dei beni che non sono di proprietà, è possibile procedere alla loro capitalizzazione iscrivendo tale importo tra:

a)      le immobilizzazioni immateriali quando la miglioria effettuata non ha una sua propria autonomia e funzionalità;

b)      le immobilizzazioni materiali nel caso in cui la miglioria sia a sé stante rispetto al cespite originario.

In particolare, alla luce di questa distinzione, se i costi per migliorie e le spese incrementative si estrinsecano in beni materiali che sono separabili da quelli presi in locazione (capannone), cioè in beni materiali che possono avere una loro autonoma funzionalità, allora stando a quanto sancito al paragrafo “Altre immobilizzazioni immateriali” del Principio contabile n. 24, gli stessi dovrano essere iscritti tra le immobilizzazioni materiali nella specifica categoria di appartenenza del bene materiale oggetto di investimento e, quindi, dovranno essere ammortizzati di conseguenza.

Per essere ancora più espliciti, si tratta di beni che hanno una loro individualità ed autonoma funzionalità e che al termine del periodo di locazione possono esser rimossi dal locatario (o dal comodatario) continuando ad avere una possibilità di utilizzo. Può essere il caso, ad esempio, dell’acquisto di una parete mobile, ovvero di una nuova caldaia, ovvero degli split dell’impianto di condizionamento, come il generatore di aria calda in questione.

Pertanto, il generatore di aria calda potrà essere capitalizzato in maniera del tutto autonoma tra le immobilizzazioni materiali, nella categoria “impianti generici” ed ammortizzato con l’aliquota propria di tale categoria.

Infine, per completezza sull’argomento trattato, facciamo presente che qualora il cespite in questione non sia dotato di autonoma funzionalità ed individualità, allora dovrà essere contabilizzato tra i “costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi”, e l’ammortamento sarà effettuato nel periodo minore tra quello di utilità futura della spesa sostenuta e quello residuo della locazione.

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