Quesiti e approfondimenti

Tassazione interessi da finanziamento soci fruttifero

Il versamento fatto dai soci nei confronti della società comporta per quest’ultima il sorgere di un debito regolato dall’art. 1813 C.c. (contratto di mutuo), anche il TUIR (art.46 comma 1) presume che le somme versate dai soci alla società si considerano date in mutuo se dai bilanci o rendiconti di queste non risultano erogate ad altro titolo. Diretta conseguenza di ciò è che tali somme date in mutuo (finanziamenti) sono fruttifere d’interessi, infatti nel testo unico sia l’articolo 45, comma 2, (per i soci persone fisiche) che l’articolo 89, comma 5, (per le società) stabiliscono una presunzione (che si affianca a quella dell’articolo 1815 del Codice civile) di percezione di interessi sulle somme date a mutuo, per un importo calcolato al tasso legale di cui all’articolo 1284 del Codice civile. Tale presunzione tuttavia può essere vinta, stabilendo una differente misura, ed eventualmente l’infruttuosità (in deroga anche alla norma civilistica), mediante un atto scritto tra socio e società, il quale dovrà avere data certa per essere opponibile al fisco.

Il contratto di finanziamento soci, se redatto per scrittura privata, va registrato in termine fisso (20 giorni), applicando l’imposta del 3% (articolo 9, tariffa, Dpr 131/86). Nel caso di contratto redatto per scambio di corrispondenza, l’imposta del 3% è dovuta solo in caso d’uso. Se il socio mutante è una società, e sono previsti interessi, il contratto rientra in ambito IVA (seppure in regime di esenzione ex articolo 10, Dpr 633/72) ed esso, comunque formalizzato, sconta l’imposta solo in caso d’uso e in misura fissa (articolo 5, comma 2l Dpr 131/86).

Detto questo, in caso di fruttuosità bisogna distinguere la soggettività del socio mutuante al fine di applicare la corretta disciplina fiscale di tassazione in capo allo stesso.

A seconda della consistenza della compagine sociale si può avere un socio persona fisica non imprenditore ed un socio persona giuridica:

Socio persona fisica

Come già detto, in assenza di diversa pattuizione l’art. 45 comma 2 del TUIR stabilisce la presunzione che sui finanziamenti effettuati dai soci si considerano percepiti interessi al tasso legale. Se il contratto di finanziamento nulla prevede con riguardo alle scadenze di liquidazione degli interessi, il pagamento si considera effettuato al termine di ogni anno in base alle regole di maturazione.

La società erogante deve sempre applicare la ritenuta a titolo d’acconto del 20% prevista dall’art 26 comma 5 del DPR 600/73, da versare nel modello F24 con il codice tributo 1030, sia  se si liquidino interessi alla scadenza contrattuale sia se l’effettiva erogazione non ha avuto luogo, poiché opera la presunzione di maturazione degli stessi. Il socio invece vedrà concorrere gli interessi attribuiti/percepiti alla formazione del reddito imponibile IRPEF nella categoria dei redditi da capitale, soggetto ad aliquota progressiva, al netto delle ritenute subite, anche se non effettivamente percepiti.

 

Socio persona giuridica – società

Come detto, vale anche qui la presunzione di fruttuosità del muto al tasso legale secondo l’art 89 comma 5 TUIR, ma non andrà applicata alcuna ritenuta poiché tali interessi rientrano nella sfera del reddito d’impresa secondo il principio della maturazione nell’esercizio (principio di competenza).

Si ricorda inoltre che essendo un soggetto passivo IVA gli interessi attivi saranno soggetti a fatturazione anche se esenti dall’imposta ex art. 10 comma 1 n. 1 DPR 633/72.

 

Per completezza espositiva va detto che sia il finanziamento fruttifero che quello infruttifero si iscrivono nei debiti dello stato patrimoniale, trattandosi di somme per le quali vige un obbligo di restituzione a carico della società. Se il socio è una società titolare di reddito di impresa, la pattuizione di infruttuosità del prestito deve essere opportunamente motivata (soprattutto se la società erogante è a sua volta indebitata e sostiene oneri finanziari) onde evitare contestazioni di antieconomicità.

Infine per l’impresa che beneficia del finanziamento tali interessi saranno deducibili dal reddito d’impresa con le regole di deducibilità ex art. 96 TUIR (tetto pari al 30% del cosiddetto Rol).

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