Quesiti e approfondimenti

Spese di sponsorizzazione sostenute a favore di una società sportiva locale

Da un punto di vista fiscale, ai fini della determinazione del reddito di impresa, le spese di sponsorizzazione sono da classificarsi tra i costi di pubblicità. Infatti, a tal proposito è intervenuta la stessa Amministrazione Finanziaria con risoluzione ministeriale n. 9/204 del 1992, in base alla quale le spese di sponsorizzazione devono essere incluse tra quelle pubblicitarie purché, da un lato, i corrispettivi ricevuti (sia in danaro che in natura) dall’ente sponsorizzato siano destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante (ad esempio applicazione del marchio sulle maglie da gioco), dall’altro a fronte dell’erogazione si riscontri uno specifico obbligo o attività del beneficiario (come ad esempio indossare le maglie durante le partite).

Pertanto, nel caso in cui si verifichino le condizioni appena elencate, ed ai fini probatori (in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate) si sia formalizzato il tutto con un contratto scritto di sponsorizzazione tra la società e l’ente sponsorizzato, da un punto di vista fiscale queste spese potranno godere del regime di detraibilità totale dell’I.V.A., ai sensi dell’art. 19-bis 1 D.P.R. n. 633/72, nonché dell’integrale deducibilità (eventualmente spalmata in cinque esercizi) ai sensi dell’art. 108 T.U.I.R..

Diversamente a quanto affermato, qualora non si assista al rispetto di una delle condizioni sopra elencate, ma l’ipotesi in questione configuri una semplice cessione gratuita di beni all’ente sportivo, allora questa tipologia di spesa non potrà più essere ricondotta ai costi per pubblicità e propaganda, quanto piuttosto a quelli di rappresentanza.

Precisamente nel caso in cui non ci sia nemmeno un contratto anche verbale di sponsorizzazione, si configura l’ipotesi di acquisto di omaggi inferiore a 50 Euro, e quindi un costo completamente deducibile sia ai fini IRAP che IRES.

Tali spese inoltre potranno godere anche dell’integrale detraibilità I.V.A., in quanto di costo unitario inferiore ad Euro 25,82 (l’evidenza può essere verificata con la fattura).

Infine la cessione gratuita dei beni alla squadra di calcio non è soggetta a IVA in quanto cessione gratuita di beni la cui produzione o commercio non rientra nell’attività propria dell’azienda, e di costo unitario non superiore ad Euro 25,82.

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