Prima di procedere oltre, riteniamo che la prestazione in oggetto possa considerarsi accessoria rispetto a quella principale (servizio noleggio stand fieristico) e, quindi, assoggettabile ad I.V.A. estera in base alle disposizioni contenute nel novellato articolo 7-quinquies D.P.R. n. 633/72, secondo cui la territorialità I.V.A. dovrebbe essere ricercata nel luogo in cui è sito lo stand fieristico oggetto di noleggio (sul punto ricordiamo peraltro che questa normativa è transitoria, e valida fino al 31.12.2010).
In realtà, le considerazioni appena illustrate possono anche non essere formulate dal fornitore e, quindi, la prestazione resa può essere inquadrabile all’interno della nuova disciplina I.V.A. introdotta dal primo gennaio 2010: si tratta semplicemente dell’acquisto di un servizio comunitario, per il quale si dovrebbe procedere con emissione di autofattura, ai sensi del novellato articolo 17, comma 2 D.P.R. n. 633/72, da inserirsi tanto nei registri I.V.A. acquisti che vendite, in quanto lo stesso risulta rilevante ai fini I.V.A. in Italia.
Sul punto facciamo presente, però, che a seguito di specifico intervento dell’Amministrazione Finanziaria (cfr. circolari ministeriali n. 12/E e 14/E 2010), poiché il servizio è reso da un soggetto comunitario, anziché procedere con emissione di autofattura, è consentita anche la mera integrazione, come nel caso di acquisto di merci intracomunitarie.
Ovviamente, sempre in base alle novità introdotte, il servizio in oggetto dovrà essere riepilogato negli elenchi INTRASTAT di periodo, nell’apposita sezione dedicata ai servizi (INTRA-quater).