A riguardo, per una migliore chiarezza espositiva, esponiamo il trattamento contabile dell’operazione distinguendo tra cedente (Alfa S.r.l.) e cessionario (Beta S.p.a.).
1. Rilevazioni contabili in capo a Alfa S.r.l. (Cedente e primo locatario)
La società Alfa S.r.l., in qualità di cedente il contratto, dovrà rilevare contabilmente il corrispettivo per competenza nell’esercizio 2012, essendosi l’operazione stipulata nel mese di dicembre del 2012 e con decorrenza dalla medesima data (il 18.12.2012).
Con riferimento alle scritture contabili da effettuare, si dovrà procedere come segue:
1) Rilevazione dell’operazione di cessione del contratto di leasing alla data del 18.12.2012 (data di stipula della scrittura privata):
Credito v/Beta S.p.a. XXXXXX
Sopravvenienza attiva (A.5. C.E.) XXXXXX
I.V.A. a debito XXXXXX
2) Rilevazione del risconto attivo sia dei canoni di leasing che dell’imposta di registro sostitutiva, con riferimento alla data del 18.12.2012
Risconti attivi su imposta di registro XXXXXX
Imposte e tasse deducibili XXXXXX
Risconti attivi su canoni di leasing XXXXXX
Canoni di leasing Immobile XXXXXX
Successivamente si deve provvedere allo storno, dalla sopravvenienza attiva, dei seguenti componenti:
3) Spese incrementative su beni di terzi relative all’immobile che alla data del 18.12.2012 non risultano ancora ammortizzate:
Sopravvenienza attiva (A.5. C.E.) XXXXXX
Spese incrementative su beni di terzi (S.P.) XXXXXX
4) Risconto attivo dell’imposta di registro e risconto attivo dei canoni di leasing:
Risconti attivi su imposta di registro XXXXXX
Risconti attivi sui canoni di leasing XXXXXX
Sopravvenienza attiva (A.5. C.E.) XXXXXX
In conclusione, per Alfa S.r.l. la sopravvenienza attiva contabile generatasi a fronte della cessione del contratto di leasing sarà depurata delle spese su beni di terzi non ancora ammortizzate e dei risconti attivi sui canoni di leasing e sull’imposta sostitutiva, tutte ragguagliate alla data di stipula della scrittura privata in esame.
2. Rilevazioni contabili in capo a Beta S.p.a. (Cessionario e secondo locatario)
Per ciò che riguarda i profili contabili della cessione del leasing immobiliare in capo al soggetto acquirente (Beta S.p.a.) la questione presenta alcune complessità.
In merito si segnala che sul tema sono intervenute l’Associazione Dottori Commercialisti – Sezione di Milano con nota n.141/2000, l’Agenzia delle Entrate con Ris. n.212/E dell’ 08.08.2007 e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con il documento del 23.11.2011.
Innanzitutto, il corrispettivo pagato a fronte dell’acquisto del contratto di leasing, deve, essere scomposto in due parti:
– la prima, riferita alla parte di corrispettivo che è finalizzata all’ottenimento del godimento del bene fino alla conclusione del contratto;
– la seconda, rappresentata dalla parte di corrispettivo pagato a fronte dell’acquisto del diritto di esercitare l’opzione di riscatto del bene alla conclusione del contratto.
Di norma, qualora l’acquisto del contratto di leasing avviene in prossimità della scadenza e il contratto ha i connotati di un leasing traslativo (ossia è finalizzato ad acquisire la proprietà giuridica del cespite attraverso l’esercizio dell’opzione di riscatto) il corrispettivo dell’acquisizione del contratto trova causa prevalente nell’acquisizione del diritto di opzione (con la conseguenza che si dovrà calcolare l’esatta composizione del corrispettivo per l’acquisto); se, invece, il contratto di leasing rientra tra quelli di “godimento” (ossia mira all’acquisizione della facoltà di godimento del bene nel periodo di durata residua del contratto) o pur essendo un leasing traslativo l’acquisto avviene molto prima della scadenza del contratto, la parte di corrispettivo imputabile all’acquisizione del diritto di opzione è marginale.
E’ evidente che la cessione del leasing tra Alfa S.r.l. e Beta S.p.a. ha una evidente finalità traslativa ma l’operazione si è finalizzata con largo anticipo rispetto alla scadenza del contratto (mancano circa 10 anni). Pertanto, nel trattamento del corrispettivo da parte di Beta S.p.a., non si darà rilevanza alla componente relativa all’esercizio del diritto di riscatto alla conclusione del contratto.
Contabilmente la parte di corrispettivo (che nel caso in esame corrisponde alla sua totalità) riferita all’ottenimento del godimento del bene sino alla conclusione del contratto costituisce un onere che dovrà essere ripartito in base alla durata residua del contratto attraverso la tecnica dei risconti, proprio come avviene per la rilevazione del maxicanone iniziale.
Quindi Beta S.p.a., alla data del 18.12.2012, dovrà procedere con le seguenti scritture contabili:
1) Registrazione della fattura di acquisto del leasing
Debito v/ Alfa S.r.l. XXXXXX
Risconto attivo acquisto leasing XXXXXX
I.V.A. a credito XXXXXX
2) Storno dal risconto attivo della quota di corrispettivo di competenza dell’esercizio 2012:
Risconto attivo acquisto leasing XXXXXX
Canoni di leasing immobile (C.E. B.8) XXXXXX
Quindi Beta S.p.a. nel 2012 presenterà in conto economico tra i costi di godimento di beni di terzi la quota del corrispettivo pagato per la cessione del leasing di competenza del 2012 (pari ad Euro XXXXXX) e in stato patrimoniale il risconto attivo corrispondente alla parte di corrispettivo da “spalmare” negli esercizi successivi sino alla conclusione del contratto (pari ad Euro XXXXXXX).
La contabilizzazione dei canoni di leasing mensili da parte di Beta S.p.a. avverrà a partire dal canone relativo al mese di gennaio 2013, così come precisato nella scrittura privata di cessione.
