La situazione è qualificabile come sconto di natura finanziaria riconosciuto per “pagamenti pronta cassa”: in particolare questa posta contabile non dovrà essere trattata alla stregua del tradizionale “sconto o abbuono” e, quindi, in diminuzione della voce d’acquisto cui si riferisce, ma dovrà essere registrata nella sezione C.16.d) di conto economico, denominata “proventi (finanziari) diversi dai precedenti”, in un apposito conto, rubricato ad esempio “sconto cassa”.
Lo stesso OIC nel “documento interpretativo del Principio Contabile 12” sancisce che, all’interno della voce più sopra indicata, devono ricomprendersi anche gli “… sconti finanziari attivi non indicati in fattura, per pagamenti pronta cassa fatti a fornitori …”.
Da un punto di vista pratico, prendendo ad esempio un ordinativo di Euro 10.000, e tralasciando l’aspetto I.V.A., in quanto la situazione in esame si presta sia ad ipotesi di acquisto da soggetto italiano che estero, si avrà:
a) al momento dell’acquisto
b) al momento del pagamento a 30 giorni anzichè a 60 (insorgenza di uno sconto del 3% sul prezzo pattuito)