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Scadenze per la trasmissione opzionale dei dati delle fatture ex art. 1, co. 3, D. Lgs. 127/2015

Ci è stato chiesto quali siano le scadenze per la trasmissione telematica dei dati delle fatture, a seguito dell’esercizio dell’opzione ex art. 1, co. 3, D. Lgs. 127/2015.

In via preliminare, riepiloghiamo di seguito i principali riferimenti di prassi che ad oggi disciplinano l’opzione in oggetto:

  • Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016, n. 182070, e relativi Allegati;
  • Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’1 dicembre 2016, n. 212804, che ha modificato il Provvedimento del 28 ottobre 2016, n. 182070;
  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 7 febbraio 2017, n. 1/E, “Trasmissione telematica all’Agenzia  entrate dei  dati  delle  fatture emesse e ricevute – Primi chiarimenti”.

Rammentiamo che, ai sensi del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016, n. 182070, il contribuente che ha esercitato la suddetta opzione deve trasmettere, distintamente:

  • le informazioni di tutte le fatture emesse nel corso del periodo d’imposta, le fatture ricevute e registrate ai sensi dell’art. 25 del DPR 633/1972, ivi comprese le bollette doganali, nonché le relative note di variazione.

Si ricorda che, ai sensi della Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 7 febbraio 2017, n. 1/E, i contribuenti possono sfruttare il Sistema di Interscambio di cui all’art. 1, co. 211 e 212, L. 244/2007, per emettere o ricevere fatture elettroniche (a prescindere dall’esercizio o meno dell’opzione per la trasmissione dei dati); in tal caso i dati delle fatture emesse e ricevute sono acquisiti automaticamente dall’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui non tutte le fatture emesse e ricevute transitino tramite il SdI, il contribuente invierà i dati relativi alle altre fatture, o anche quelli relativi a tutte le fatture, se ciò risulta più agevole, secondo le modalità previste a decorrere dal periodo d’imposta 2017, descritte nel Provvedimento n. 182070 e nei relativi Allegati.

Per quanto riguarda i termini di trasmissione, i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione trasmettono i dati trimestralmente, ossia entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La comunicazione relativa all’ultimo trimestre è effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo; per il primo trimestre, dunque, la trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il 31 maggio 2017.

In aggiunta, il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’1 dicembre 2016, n. 212804, ha stabilito che entro 15 giorni successivi al termine di cui sopra, è consentita la modifica dei dati già trasmessi relativi alle fatture riferite al medesimo trimestre. Evidenziamo che tale agevolazione risulta fruibile solamente nel caso di esercizio dell’opzione ex art. 1, co. 3, D. Lgs. 127/2015.

Da ultimo, si evidenzia che l’opzione ha effetto per l’anno solare in cui ha inizio la trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi ad esso; se non revocata, l’opzione si estende di quinquennio in quinquennio.

Per completezza, ricordiamo che parallelamente alla comunicazione dei dati su base opzionale è stata introdotta, a decorrere dal periodo d’imposta 2017, anche una comunicazione su base obbligatoria ex art. 21, D.L. 78/2010, come modificato dalla L. 225/2016, la quale comporta degli obblighi di trasmissione dei dati della fatture sostanzialmente analoghi a quelli previsti dal regime facoltativo.

A tal proposito, riportiamo due disposizioni riguardanti i termini per la comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture emesse e ricevute (ex art. 21, D.L. 78/2010) che, tuttavia, in attesa di chiarimenti del Legislatore/Agenzia delle Entrate, non sembrerebbero applicabili al regime opzionale e sostitutivo di trasmissione dei dati.

In particolare:

  1. l’art. 14-ter, D.L. 244/2016, inserito dalla legge di conversione 19/2017, prevede che per il primo anno di applicazione della disposizione di cui sopra (trasmissione obbligatoria dei dati delle fatture), le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate possano essere effettuate su base semestrale e non trimestrale: per il primo semestre entro il 16 settembre 2017 (prorogato al 18 in quanto il 16 cade di sabato) e per il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018; la proroga viene prevista esclusivamente per il primo anno mentre a decorrere dal 2018 l’adempimento torna ad essere trimestrale;
  2. a regime, l’art. 21, co. 1, D.L. 78/2010, prevede poi una eccezione per quanto riguarda la data entro la quale effettuare la comunicazione relativa al secondo trimestre; tale adempimento, infatti, potrà essere effettuato entro il 16 settembre di ciascun anno.

Poiché ad oggi né il Legislatore, nè l’Agenzia delle Entrate, hanno confermato in modo esplicito l’estensione delle sopracitate proroghe al regime facoltativo, riteniamo più prudente effettuare le comunicazioni dei dati con cadenza trimestrale, provvedendo, pertanto, a comunicare i dati dei documenti interessati entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

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