Sul punto l’art. 11, comma 4 D.Lgs. n. 471/1997 dispone che “l’omessa presentazione degli elenchi Intrastat ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da 516 euro a 1.032 euro per ciascuno di essi, ridotta della metà in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo.”
Naturalmente per omessa presentazione si intende anche la presentazione in ritardo (cioè oltre il termine obbligatorio per legge) non sanata con l’istituto del ravvedimento operoso (istituto a cui si sarebbe potuto ricorrere all’epoca della violazione).
Considerato che, tuttavia, l’elenco è stato comunque presentato qualche giorno dopo la scadenza, l’Ufficio dovrebbe comminare la misura minima della sanzione ridotta alla metà.
Infine osserviamo che, purtroppo, la violazione commessa nel 2007 non viene reputata dall’Agenzia una violazione meramente formale e quindi non sanzionabile; questo sia ai sensi nell’art. 6 del D.Lgs. n. 472/1997, recante le cause di non punibilità delle violazioni tributarie amministrative meramente formali, (il comma 5-bis, stabilisce che “non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo”), sia in base alla circolare n. 77/E del 2001, secondo cui la nozione di violazione meramente formale “non torna applicabile per quelle violazioni, pur sempre formali, aventi ad oggetto la presentazione, entro termini predeterminati normativamente, di atti che, per definizione, sono soggetti a controllo. Tra queste violazioni, che continuano ad essere sanzionabili, si possono annoverare quelle connesse all’obbligo di presentazione di dichiarazioni entro determinate scadenze”. Tale interpretazione è stata espressa nella risoluzione n.20/E del 16/02/2005 dell’Agenzia delle entrate.
