Premesso nel caso in esame Ci troviamo dinanzi all’ipotesi (art. 93 c.p.c., c.d. “distrazione di onorari”) in cui il legale della parte vittoriosa ottiene il pagamento direttamente dalla parte soccombente, illustriamo il trattamento della questione sia ai fini Iva che ai fini dell’effettuazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto. Per completezza sull’argomento trattato, esponiamo anche le scritture contabili che la Società dovrà effettuare.
Trattamento ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto
L’art. 18 del D.P.R. n.633/1972, nell’individuare il soggetto destinatario della fattura stabilisce che “il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente”. Applicando la disposizione citata non vi è nessun dubbio che il rapporto sussistente tra il legale ed il proprio cliente impone al primo di rivolgersi, in sede di fatturazione, esclusivamente al secondo, restando del tutto estraneo a questo aspetto il terzo soccombente. In questo senso la giurisprudenza e l’Amministrazione finanziaria richiedono che il legale debba annotare nella fattura che il pagamento è avvenuto ad opera della controparte, proprio per effetto del provvedimento di distrazione contenuto nella sentenza o nel decreto ingiuntivo.
Pertanto, il comportamento tenuto dal legale in sede di fatturazione (intestazione alla parte vittoriosa) è corretto e non inficia la possibilità di registrazione del documento nella contabilità della Società. Tuttavia, l’importo che la Società deve corrispondere al legale è pari al compenso e al Cap 4%, quindi 1316,87 Euro: l’Iva, infatti, è a carico della parte vittoriosa, la quale essendo soggetto passivo Iva con detraibilità non limitata, potrà detrarsela integralmente in sede di liquidazione periodica. Dato che è stato pagato un importo pari a 1580,24 Euro, si consiglia di rivolgersi al legale per ottenere la restituzione della somma corrispondente all’Iva (263,37 Euro). Ovviamente, la fattura del legale dovrà essere registrata dalla Società come operazione fuori campo Iva.
Scritture contabili
Illustriamo brevemente le scritture contabili da effettuare da parte della Società, in quanto parte soccombente:
1) Rilevazione del pagamento della parcella del legale distrattario
Oneri diversi di gestione 1316,87
Debiti verso Erario per ritenute 253,24
Banca c/c 1063,63
2) Pagamento della ritenuta
Debiti verso Erario per ritenute 253,24
Banca c/c 253,24
Regime di effettuazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto
Quanto a chi debba effettuare la ritenuta a titolo di acconto sul compenso in questione, sia la giurisprudenza che l’Amministrazione finanziaria ritengono, stante anche quanto indicato dall’art. 25 del D.P.R. n.600/1973, che la parte soccombente debba comunque assolvere a tale obbligo (si vedano, sul punto, la sentenza Cass., 22 giugno 1982, n. 3777, e la R.M. 8 novembre 1991, n.8/1619). Ovviamente tale ritenuta dovrà essere inserita nel modello “770 extracontabile”.
