Quesiti e approfondimenti

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Riparazione extra U.E.

Il problema posto va analizzato sotto due punti di vista: prestazione resa nei confronti di un soggetto passivo d’imposta italiano in territorio comunitario, oppure in ambito extra comunitario.

In linea generale per le prestazioni di servizi, tra cui si ricomprendono anche le manutenzioni e le riparazioni, il fattore discriminante, per assoggettare ad imposta sul valore aggiunto il servizio ricevuto, è il luogo in cui lo stesso viene reso (c.d. principio di territorialità).

Rispetto a questo schema generale, però, il Legislatore ha previsto alcune deroghe, proprio nel caso in cui le prestazioni rese abbiano natura comunitaria.

In particolare, quando questa tipologia di servizio riveste natura comunitaria, ossia ha per oggetto beni comunitari destinati, al termine della prestazione, ad essere trasferiti all’interno dell’Unione Europea, il presupposto territoriale d’imposta subisce la deroga della “committenza”. Pertanto, l’imponibilità delle prestazioni non deve essere più individuata in base al luogo di esecuzione del servizio (art. 7, comma 4, lett. b) D.P.R. n. 633/72), ma in relazione alla localizzazione del committente (art. 40 comma 4-bis D.L. n. 331/1993).

In questa ipotesi, il committente italiano dovrà integrare la fattura estera ricevuta con I.V.A. nazionale secondo le modalità ed i termini previsti dagli artt. 46 e ss. D.L. n. 331/1993. La prestazione, cioè, dovrà essere trattata in maniera del tutto analoga ad una cessione intracomunitaria, tuttavia, il servizio di riparazione in questione non deve essere riepilogato negli elenchi Intrastat di periodo.

Tale interpretazione della norma è quella che lo Studio consiglia, perché la più prudente, perché quella consigliata dall’Ufficio della dogana di Venezia (da Noi interpellato telefonicamente) e perché attualmente non abbiamo riscontrato altre interpretazioni della norma in questione che propendano per la tesi della non imponibilità IVA del servizio, tesi che illustriamo di seguito.

L’art. 40 comma 4-bis D.L. n. 331/1993 parla di imponibilità IVA in Italia, secondo lo schema intracomunitario, di servizi su beni mobili (nel caso riparazioni) “eseguite nel territorio di altro stato membro” della CEE. In questo caso, invece, sulla base delle informazioni a nostra disposizione, l’incarico di riparazione è stato affidato, in prima battuta, alla società inglese, che a sua volta lo ha delegato al sub-fornitore thailandese, che materialmente lo ha eseguito in thailandia. Essendo stato, quindi, il servizio materialmente eseguito all’estero si uscirebbe fuori dalla fattispecie specificamente prevista dall’art. 40 comma 4-bis di cui sopra, delle prestazioni di servizi intracomunitari, e si ritornerebbe alla regola della territorialità enunciata dall’art. 7, comma 4, lett. b) D.P.R. n. 633/72. In base a tale regola la prestazione sarebbe fuori campo IVA essendo, il luogo di esecuzione della stessa, estero (circostanza, questa, che andrebbe inoltre necessariamente provata mediante la fattura relativa al servizio di riparazione, emessa dalla società thailandese nei confronti della società inglese).

Infine, per quanto riguarda il ricevimento della bolletta doganale, non vi è alcun obbligo di registrazione in capo al soggetto italiano: si tratta semplicemente di un documento volto a giustificare il rientro in territorio nazionale del bene a seguito della riparazione (non a caso i dazi doganali sono calcolati sulla base del valore intrinseco del bene ed addebitati al mittente).

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