Quesiti e approfondimenti

RINUNCIA AL FINANZIAMENTO SOCI E SUPER ACE

D: I soci decidono di rinunciare al finanziamento effettuato in favore della società per creare una riserva straordinaria di capitale per coprire le perdite in patrimonio netto. Tale operazione rileva ai fini della Super ACE? se si dà che data?

R: Per quanto riguarda la Super ACE, l’articolo 19 del decreto “Sostegni-bis” ha stabilito, per le imprese che hanno effettuato incrementi del patrimonio netto nel 2021, l’innalzamento dall’ordinario 1,3% al 15% del coefficiente da utilizzare per determinare la deduzione ACE – introdotta dall’articolo 1 del Dl n. 201/2011 – per aiutare le attività produttive a riemergere dalla crisi scatenata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’agevolazione si applica fino a una base di 5 milioni di incremento patrimoniale e può essere fruita, oltre che mediante deduzione dall’imponibile, tramite riconoscimento di un credito d’imposta speso in compensazione, tramite il modello F24, chiesto a rimborso o ceduto a terzi.

Ai fini del calcolo dell’ACE si effettua la sommatoria dei componenti positivi e negativi. Tra gli elementi positivi sono compresi i conferimenti versati dai soci o partecipanti: sia i conferimenti tipici, ossia quelli che concorrono ad aumentare il capitale sociale, sia gli apporti in denaro che non sono imputati ad incremento del capitale e che vengono accantonati a riserva o destinati a copertura delle perdite. Dunque, ai fini del calcolo ACE, rileva la riserva straordinaria in questione che è una riserva facoltativa, di tipo generico, che può essere utilizzata sia per coprire le perdite, sia per altri scopi, quali, ad esempio, aumento del capitale sociale gratuito. L’ACE “innovativa” è ulteriormente potenziata dal fatto che gli incrementi del capitale proprio nel 2021 diversi dall’accantonamento degli utili, sempre nel limite di € 5 milioni, rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, e ciò in deroga al criterio del pro-rata temporis altrimenti applicabile.

Ricordiamo infine che i commi 4 e 5 dell’art. 19 del D.L. 73/2021 contengono delle clausole finalizzate ad evitare un utilizzo strumentale dell’ACE Innovativa a fronte di incrementi patrimoniali meramente temporanei e finalizzati al solo beneficio fiscale. Sono pertanto previsti dei meccanismi di restituzione del beneficio fiscale fruito, qualora, nei due periodi d’imposta successivi al 2021, il patrimonio netto si sia ridotto per cause diverse dall’emersione di perdite di bilancio. La norma richiede, pertanto, un monitoraggio degli incrementi ACE avvenuti nel corso del 2022 e del 2023 rispetto al patrimonio netto esistente al 31 dicembre 2021. Ai fini del godimento “integrale” della Super ACE occorrerà, pertanto, che gli incrementi posti a base del beneficio rafforzato rimangano nel patrimonio dell’impresa almeno fino alla fine del 2023.

Teresa Donofrio

Daria Camporese

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