In particolare, stando alla documentazione fornita e a quanto illustrato, siamo in presenza di un “ordinario” risarcimento danni, che scaturisce dalla copertura assicurativa di cui è dotata la società istante il quesito, con riferimento al patrimonio immobiliare e ai danni che la stessa può subire o arrecare a terzi (nel caso di specie Farmacia confinante).
Di conseguenza, la spesa sostenuta per le opere di ripristino e riparazione deve essere registrata tra i costi per servizi, nella sezione B. 7. di conto economico, in un mastrino rubricato ad esempio “manutenzione per beni terzi”, oppure “manutenzione su beni propri”.
Diversamente, l’importo del risarcimento dovrà essere iscritto tra gli altri ricavi e proventi della voce A.5. di conto economico, in un mastrino rubricato “risarcimento danni”, o “risarcimento danni su beni di terzi”.
Sul punto, però, richiamiamo l’attenzione in quanto il risarcimento del danno non dovrà essere iscritto per intero, ma solo per la quota che compete alla società istante il quesito, in quanto la differenza costituirà voce di debito da riconoscere al soggetto confinante (Farmacia) quale ulteriore danno da risarcire.
Da un punto di vista contabile, si consiglia di procedere come segue:
A) All’attestazione del diritto a percepire il rimborso assicurativo
D Crediti V/ Assicurazione XXXXXX
A Rimborso assicurativo XXXXXX
Debito v/Farmacia XXXXXX
B) Al momento dell’incasso dell’importo complessivo si avrà
D Banca c/c XXXXXX
A Credito v/Assicurazione XXXXXX
C) Al rimborso del danno subito a favore della Farmacia
D Debito v/Farmacia XXXXXX
A Banca c/c XXXXXX
Infine, con riferimento al rimborso del danno da riconoscere alla Farmacia si consiglia di procedere comunque con emissione di fattura senza esporre l’IVA, in quanto operazione “fuori campo a norma dell’art. 2, co. 3 lett. a) D.P.R. n. 633/72” (dicitura da richiamare in fattura) poiché assimilabile alle cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro. Sulla fattura dovrà essere applicata marca da bollo da Euro 1,81. Alternativamente, si potrà rilasciare anche una ricevuta a titolo di quietanza: anche in questo caso andrà applicato il bollo.
Infine, è bene farsi rilasciare dalla Farmacia una dichiarazione nella quale, ad avvenuta ricezione del rimborso del danno rivendicato, la stessa non potrà procedere con ulteriori pretese nei confronti del soggetto istante il quesito.
