Quesiti e approfondimenti

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Riaddebito spese di trasporto cessione gratuita cataloghi

Ai fini di una migliore chiarezza espositiva, sono utili alcune considerazioni in merito al regime I.V.A. delle cessioni gratuite di beni a soggetti comunitari.

La normativa comunitaria prevede che una cessione di beni per configurarsi come “intracomunitaria” ai fini dell’I.V.A. debba essere connotata anche dal requisito dell’onerosità. Mancando tale requisito, una cessione di beni, pur mantenendo gli altri (soggettività passiva degli attori e movimentazione della merce da un Paese UE all’altro), non può considerarsi come “intracomunitaria” ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. La stessa normativa comunitarie rimette, quindi, alle regole nazionali, la disciplina I.V.A. del trattamento delle cessioni gratuite di beni tra soggetti UE.

In Italia la cessione gratuita di beni la cui produzione e/o commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa non rientra nel campo di applicazione dell’I.V.A. ai sensi dell’art. 2, comma 2, n.4) del D.P.R. n.633/1972. Applicando, per quanto detto sopra, la normativa nazionale anche alle operazioni gratuite che coinvolgono soggetti UE, ne discende che la cessione gratuita di cataloghi al soggetto francese da parte di Alfa S.r.l. costituisce un’operazione “fuori campo I.V.A.”.

Diverse considerazioni, invece, devono essere fatte per ciò che riguarda le spese di trasporto. Nel caso in esame Alfa S.r.l. sosterrà tali spese (e presumibilmente riceverà fattura da parte del vettore) e poi procederà con il riaddebito al soggetto francese destinatario dei cataloghi.

A tale ipotesi non risulta applicabile il disposto di cui all’art. 12 del D.P.R. n.633/1972, il quale prevede l’applicazione alle prestazioni c.d. accessorie (come il trasporto) dello stesso regime I.V.A. applicato alla prestazione principale (che sarebbe in questo caso il non assoggettamento ad I.V.A.). Questo perché la norma pone come condizione che il trasporto sia effettuato “a spese” del cedente, cosa che non accade in questo caso, dal momento che Alfa S.r.l. riaddebita il trasporto al destinatario dei cataloghi. In altre parole, non vi è da parte di Alfa S.r.l. un sostenimento delle spese per il trasporto, ma solo un “anticipo” delle stesse.

Di conseguenza, le spese di trasporto in esame andranno fatturate da Alfa S.r.l. con normale fattura imponibile I.V.A. con aliquota ordinaria del 21%: ciò a fronte del fatto, anche, che il soggetto francese non è iscritto al VIES e quindi non risulta abilitato agli scambi intracomunitari (in altri termini non si possono applicare le disposizioni del D.P.R. n.633/1972 e del D.L. n.331/1993 sulle operazioni intracomunitarie).

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