In particolare, benché il contratto di agenzia sia posto in essere tra la società Alfa ed il Sig. Beta, lo stesso potrà curare gli interessi e le vendite della società Gamma, azienda partecipata da Alfa, per la promozione degli stessi prodotti. Stante gli accordi in corso, il Sig. Beta addebiterà alla società Alfa l’integrale importo delle provvigioni, comprensivo quindi del volume di vendita maturato in capo alla società Gamma, ed in una fase successiva procederete con ulteriore ed eventuale addebito delle spese di agenzia alla società partecipata a titolo di rivalsa.
In questa fase (riaddebito dei costi per l’appunto) si dovrà procedere con emissione di idonea fattura, in modo da imputare il costo di competenza alla società Gamma, mediante rivalsa secondo lo schema del mandato senza rappresentanza ai sensi dell’art. 3, co. 3 ultimo periodo D.P.R. n. 633/72.
Ai sensi, quindi, dell’art. 13 co. 2 lett. b) del DPR 633/72, nei rapporti tra mandante e mandatario (o tra committente e commissionario), la base imponibile dell’operazione è pari alla base imponibile dell’operazione intercorsa tra il mandatario (o commissionario) e il terzo. In sostanza, il riaddebito delle spese dal mandatario al mandate costituisce un’autonoma prestazione di servizi alla quale va applicato il regime riferibile alla prestazione originaria: cioè applicazione dell’aliquota I.V.A. ordinaria.
Per quanto riguarda la dicitura da riportare nel corpo fattura, sarà sufficiente inserire una locuzione del tipo “riaddebito costi d’agenzia del Sig. XY come da accordi contrattuali intercorsi su provvigioni maturate per il periodo dal _________ al __________”.