Il riaddebito ad un agente delle spese sostenute da una società in relazione ad un’autovettura costituisce, ai fini IVA, una prestazione di servizi (ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 633/1972) esattamente come il servizio ricevuto. Inoltre, in base all’interpretazione della Risoluzione 6/E/1998, tale addebito mantiene la stessa natura della prestazione ricevuta. La società, quindi, dovrà fatturare con IVA tutte le spese che sono state sostenute e detratte, prestando attenzione alle spese assicurative che, essendo esenti ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972, non dovranno essere riaddebitate con IVA (ma dovranno mantenere l’esenzione).
