Un nostro cliente ha ricevuto da un fornitore una fattura per la realizzazione di un nuovo impianto elettrico. Ci è stato chiesto di verificare la correttezza della fattura ai fini dell’applicazione della nuova disciplina sul reverse charge riformata dal D.Lgs 24.09.2015 n.158.
Nella fattura in esame, il valore del costo del materiale impiegato per la realizzazione dell’impianto era nettamente superiore rispetto a quello della manodopera ed il fornitore aveva assoggettato ad iva l’intero imponibile (probabilmente valutando l’operazione alla stregua di una ”cessione di beni con posa in opera” operazione che, nel sistema iva, viene assimilata ad una cessione di beni dove la prestazione di servizi assume una funzione meramente accessoria).
La Circolare 37/E del 22 dicembre 2015 fornisce una precisa definizione delle operazioni di “cessione di beni con posa in opera” e le differenzia dalle “prestazioni di servizi” sulla base della “causa contrattuale, rintracciabile nel complesso delle pattuizioni negoziali e dalla natura delle obbligazioni dedotte dalle parti”.
Secondo l’Agenzia, pertanto, quando lo scopo principale è rappresentato dalla cessione di un bene e l’esecuzione dell’opera sia esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esigenze del cliente senza modificarne la natura, il contratto è qualificabile quale cessione con posa in opera e prevede quindi l’applicazione dell’IVA in fattura; al contrario, se la volontà contrattuale è quella di addivenire ad un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso di beni utilizzati per l’esecuzione dell’opera, allora la prestazione di servizi si deve considerare assorbente rispetto alla cessione del materiale e va pertanto applicata la normativa sul reverse charge di cui all’art 17 lettera a-ter) del DPR 633/72.
Anche secondo la giurisprudenza l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile non dipende tanto dal dato oggettivo del raffronto tra il valore della materia impiegata e il valore dell’opera prestata, bensì “dalla volontà delle parti di attribuire prevalenza all’attività lavorativa prestata o all’elemento della materia”.
Ciò posto, applicando prassi e giurisprudenza al caso in esame, dalla fattura emerge che il fornitore ha eseguito una complessa prestazione di servizi che non può essere assimilata ad una “fornitura di beni con posa in opera” per il solo fatto che il valore del materiale utilizzato supera quello della manodopera. L’impianto realizzato non può essere considerato un “adattamento di beni alle esigenze del cliente” bensì assume una propria identità/natura diversa rispetto a quella dei singoli beni utilizzati per la realizzazione e pertanto trova applicazione la normativa sul reverse charge di cui all’art 17 lettera a-ter) del DPR 633/72.
La fattura deve essere pertanto corretta dal fornitore assoggettando al meccanismo del reverse charge l’intero imponibile indicando sulla stessa la seguente dicitura: “INVERSIONE CONTABILE ai sensi dell’art. 17 c. 6 lett. a-ter) DRP 633/72”.
Si ricorda infine, che è prevista solidarietà tra cedente e cessionario in caso venga erogata una sanzione per irregolare addebito dell’imposta da parte del cedente .
