L’art. 17, sesto comma, lett. a) del D.P.R. n. 633/72, prevede l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (c.d. reverse charge) “a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”.
Nelle circolari 37/E/2006 e 76/E/2008 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti tenuti all’applicazione di tale meccanismo devono essere individuati in relazione alle prestazioni dipendenti da subappalti, rese nell’ambito del settore edile e riconducibili alle attività di costruzione elencate nella sezione F (costruzioni) della tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004 (sostituita ora dalla tabella ATECO 2007).
La stessa circolare, inoltre, aveva escluso dall’applicazione del reverse charge le forniture di beni con posa in opera, poiché tali operazioni, nelle quali la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene, ai fini I.V.A. costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi. Al riguardo, nella risoluzione n. 220 del 10 agosto 2007, è stata sottolineata la necessità di fare riferimento alla volontà contrattualmente espressa dalle parti per stabilire se sia prevalente l’obbligazione di “dare” o quella di “fare”.
Nel caso in esame, guardando alla tipologia di contratti che vengono conclusi dall’azienda, e cioè di fabbricazione e successiva fornitura al committente di semilavorati, emerge che tra le parti sia prevalente un’obbligazione di dare, e non di fare, che comporta, in via prevalente, la cessione di materiali, e non l’esecuzione di opere con strutture prefabbricate.
Sul punto, anche l’Assonime nella circolare n. 45/2007, esclude dal meccanismo del reverse charge le attività manifatturiere, come ad esempio quelle di fabbricazione di strutture metalliche (come nel caso in esame), considerata la naturale riconducibilità al settore D (manifatture), tanto della fabbricazione, quanto dell’eventuale installazione/montaggio eseguita dal fabbricante di tali strutture. In particolare, al paragrafo 2.3, si precisa che le prestazioni di servizi finalizzate alla posa in opera di beni e materiali (quali tipicamente le prestazioni di installazione, adattamento e montaggio), quando sono effettuate dall’azienda stessa che produce i medesimi costituiscono mere prestazioni accessorie alla cessione dei beni e dei materiali, e pertanto, mantengono la classificazione propria dell’operazione principale al cui perfezionamento sono funzionali.
Come sopra citato, la natura accessoria di tali prestazioni di servizi rispetto alla cessione dei beni e dei materiali è destinata a cadere se l’accordo tra le parti implica per l’assuntore un’obbligazione che, seppur mista, si caratterizza per una prevalenza del “fare” sul “dare”.
Riassumendo quanto finora affermato, il meccanismo dell’inversione contabile, ai fini I.V.A., non si rende applicabile nei confronti della fornitura di semilavorati come in questo caso in quanto:
- la Società opera nel settore manifatturiero, e, quindi, non rientra nella sezione F dei vecchi codici ATECO 2004;
- i contratti posti in essere con il cliente sono costituiti, in via prevalente, dalla fornitura del materiale prodotto e non si tratta quindi di contratti di appalto o prestazione d’opera.
In conclusione, ai fini I.V.A., si continuerà ad operare in maniera ordinaria.
