Quesiti e approfondimenti

Regolarizzazione splafonamenti esportatore abituale

L’acquisto di beni e servizi senza l’applicazione dell’imposta effettuato utilizzando il plafond disponibile oltre il limite, secondo le indicazioni fornite con la circolare ministeriale, n. 50/E del 12 giugno 2002, può essere regolarizzato secondo una delle seguenti procedure, a scelta dell’esportatore abituale:

  1. 1.       Richiesta al fornitore di effettuare ai sensi dell’articolo 26 del DPR n. 633/72 la variazioni in aumento dell’IVA non addebitata in fattura. Nel caso di specie, essendo stato chiarito che lo sforamento del plafond è intervenuto nel mese di novembre sarà possibile regolarizzare il cd. “splafonamento” mediante una comunicazione tempestiva al vostro fornitore con richiesta di emissione di nota di variazione ex art. 26 DPR n. 633/72.

Nel caso in cui in futuro dovesse realizzarsi una regolarizzazione dopo la liquidazione periodica, sarà a carico dell’esportatore abituale l’obbligo del pagamento degli interessi e delle sanzioni per la minore imposta a debito versata dal fornitore. Qualora la violazione non sia stata constatata o accertata dall’Ufficio potrà avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 che comporta la riduzione della sanzione.

Nel caso in cui fosse complessa la determinazione del quantum dell’ammontare imponibile che ha causato lo splafonamento, poiché potrebbero essere coinvolti una pluralità di fornitori, rimane comunque la possibilità di avvalersi della seconda possibilità di regolarizzazione, spiegata al punto seguente.

  1. 2.         Emissione di autofattura in duplice esemplare contenente gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo di protocollo delle fatture ricevute, l’ammontare eccedente il plafond e l’imposta che avrebbe dovuto essere applicata.

L’esportatore abituale in tal caso potrà procedere con due strade per la regolarizzazione le quali si differenziano per la diversa modalità di versamento dell’imposta e degli interessi:

a) – provvedere subito all’emissione dell’autofattura e al versamento dell’imposta non precedentemente applicata in fattura, oltre che agli interessi e alle sanzioni nella misura ridotta (ravvedimento operoso) ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, utilizzando il modello F24, indicando per l’imposta e gli interessi il codice tributo del periodo in cui erroneamente è stato effettuato l’acquisto senza l’applicazione dell’Iva, e per le sanzioni il codice 8904 – sanzione pecuniaria IVA ravvedimento operoso;

– deve annotare l’autofattura nel registro degli acquisti, ai fini della detrazione;

– infine presentare l’autofattura al locale ufficio delle entrate.

In tal modo, l’imposta regolarizzata confluirà nell’ammontare dell’imposta in detrazione della dichiarazione annuale e nell’ammontare dei versamenti effettuati, indicando l’ammontare dell’imposta così regolarizzata nel rigo VE24 («Variazioni ed arrotondamenti d’imposta») della dichiarazione IVA annuale, anteponendo il segno positivo, e comprendere tale versamento, comprensivo degli interessi, nel rigo VL29 («Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, compresi gli interessi, interessi trimestrali, acconto»).

Ai fini della detrazione, indicando l’imponibile e l’imposta risultanti dall’autofattura nel quadro VF, nel rigo corrispondente all’aliquota applicata (righi da VF1 a VF11), con la conseguenza che l’importo della fattura a suo tempo ricevuta non deve essere indicato nel rigo VF12 («Acquisti e importazioni senza pagamento d’imposta, con utilizzo del plafond»).

b) Una volta emessa l’autofattura come per la procedura sopradescritta, la regolarizzazione potrà avvenire in sede di liquidazione IVA periodica, contabilizzando la maggiore imposta derivante dall’autofattura emessa e degli interessi dell’IVA a debito. Analogamente alla procedura del precedente punto 2 a), si dovrà:

– versare in F24 esclusivamente la sanzione prevista dall’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (dal 100 al 200% dell’imposta non versata). Anche qui, pur non essendo espressamente richiamato dalle circolari dell’Amministrazione in materia, si presume comunque applicabile la disciplina del ravvedimento operoso ex art. 13 D. Lgs. 472/97;

– deve annotare l’autofattura nel registro degli acquisti, ai fini della detrazione;

– infine presentare l’autofattura al locale ufficio delle entrate.

Quest’ultima procedura è quella naturalmente più comoda da seguire.

In definitiva, la dichiarazione annuale dovrà rispettare i risultati contabili derivanti dalle modalità di regolarizzazione.

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