Quesiti e approfondimenti

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Registrazione fatture di acquisto prestazioni ex art. 7-ter D.P.R. n.633/1972

Il caso prospettato ricade nella fattispecie delle prestazioni generiche ex art. 7-ter: la determinazione della territorialità (vale a dire la determinazione del paese in cui sono tassabili le operazioni) segue per le prestazioni di servizi la regola del committente, salvo casi particolari non d’interesse in questo caso pratico.

Il trasporto di beni nazionali, internazionali e intracomunitari ricade nella sfera di operatività dell’art. 7-ter che prevede la tassazione nel paese del committente, in questo caso l’Italia, mediante il meccanismo del reverse charge a norma degli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993.

La fattura che perverrà dal trasportatore austriaco dovrà essere emessa dallo stesso senza I.V.A. ed andrà integrata dalla società istante il quesito dell’I.V.A. dovuta, con registrazione della relativa fattura sia nel registro I.V.A.  acquisti sia nel registro I.V.A. vendite.

Con la legge di stabilità 2013 sono variati in favore del contribuente i termini di registrazione delle fatture di acquisto di prestazioni generiche ex art. 7-ter, ampliando il termine entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, ma sempre con riferimento al mese precedente nei relativi registri. Ad esempio, se nel caso in esame la fattura dell’operatore austriaco è ricevuta entro maggio, la stessa può essere integrata con I.V.A. e registrata tra le vendite entro il 15 giugno, ma dovrà comunque rientrare nella liquidazione del mese di maggio.

La società istante il quesito dovrà inoltre compilare e presentare il modello Intra 2-quater ex art. 50 D.L. n. 331/1993 entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento per gli elenchi mensili ed entro il 25 del mese successivo  a ciascun trimestre solare di riferimento per gli elenchi trimestrali.

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