Quesiti e approfondimenti

Condividi:

Registrazione fatturazione doppia per prestazione alberghiera

In merito a quanto sopra si precisa, innanzitutto, che nel sistema normativo italiano si rinviene un primo obbligo generale di rilevazione delle operazioni relative all’esercizio dell’impresa, sul libro giornale, all’art. 2216 del C.C., secondariamente si rinviene l’obbligo di registrazione degli acquisti, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, all’art. 25 del DPR 633/72, e per concludere, ai fini della deduzione del costo per l’IRES, all’art. 109 co.4 del TUIR e per l’IRAP all’art. 5 co.1 del D.Lgs. 446/1997.

 

Riteniamo che le due fatture emesse dal fornitore si riferiscano essenzialmente ad un’unica operazione economica che è la somministrazione di un unico servizio alberghiero. A tal fine, quindi, riteniamo che sia sufficiente registrare solo la prima delle due fatture, conservando in allegato anche la seconda fattura che si riferisce alla stessa operazione.

Si segnala, inoltre, un errore da parte del fornitore che nella prima fattura ha assoggettato ad IVA una somma ricevuta in deposito che, invece, è sempre fuori dal campo di applicazione del tributo (art.2 co.3 lett.a) DPR 633/72).

 

L’alternativa a questa prima soluzione sarebbe, invece, la registrazione prudenziale di ambedue le fatture.

Hai un quesito da inviarci?

RICHIEDI UN PREVENTIVO PER IL TUO QUESITO
 

Email: info@admassociati.it