Dalle informazioni in nostro possesso si evince che il giudice, nella sentenza di condanna, ha disposto il rimborso delle spese giudiziali da parte del soccombente del processo (soggetto A) tramite la distrazione in favore del difensore (soggetto B) della parte vincitrice (soggetto C).
L’Agenzia Entrate (circolare 203/E/1994) ha precisato che il difensore distrattario dovrà emettere fattura con addebito dell’ IVA solo nei confronti del proprio cliente (C), posto che l’obbligo di adempimento del relativo onere per il soggetto soccombente trova titolo esclusivamente nella statuizione di condanna contenuta nella sentenza (nella fattura va evidenziato che il pagamento è stato effettuato dal soccombente). La stessa circolare sopra citata ha espressamente disposto, inoltre, che se la parte vincitrice è un soggetto passivo IVA ( nel caso di specie C lo è), essa ha diritto alla detrazione dell’imposta, e per questo motivo la parte soccombente non deve risarcirgliela: il rimborso delle spese eseguito dalla parte soccombente non deve ricomprendere l’IVA perché questo non rappresenta un “costo”, bensì semplicemente una mera partita finanziaria per la parte vittoriosa (C).
In questo caso, però, stando alle informazioni ricevute, la parte soccombente ha pagato l’intero importo, comprensivo di IVA, al difensore; ciò posto, rimane invariato il diritto di C alla detrazione dell’ IVA, ma per mantenere inalterato il principio di neutralità dell’ IVA, C dovrebbe restituire alla parte soccombente l’ IVA erroneamente versata al difensore. La ritenuta d’acconto, invece, deve essere versata dal soccombente, in qualità di sostituto d’imposta.
Contabilmente, invece, consigliamo di adottare la seguente scrittura (al momento della registrazione della fattura dell’avvocato, che è stata pagata dal soccombente) :
fattura dell’avvocato (costo) 100
Iva a credito 20
Debito verso fornitori (avvocato) 120
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Erario c/ IVA 20
IVA a credito 20
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Debito verso fornitori (avvocato) 120
Rimborso spese legali ( Voce A5 CE) 120
Si precisa che, ai fini delle imposte sui redditi, il costo è deducibile in quanto inerente e i rimborsi delle spese legali costituiscono ricavi imponibili ai fini IRES e IRAP.