In tema di cessioni c.d. “congiunte” o “composte” è utile richiamare la giurisprudenza comunitaria, la quale con la sentenza 6 luglio 2006, causa C – 251/05, ha ribadito che la sesta direttiva comunitaria (I.V.A.) non osta alla tassazione separata, ai fini I.V.A., di talune componenti in presenza delle cessioni sopracitate o di “prestazioni composite”.
Pertanto, qualora ci siano vendite congiunte di beni con differenti aliquote (come ad esempio vendite di ceste natalizie, composte da beni che scontano aliquote I.V.A. diverse) si applicano le diverse aliquote dei beni ceduti, anche qualora uno di essi prevalga per la sua importanza.
Venendo al caso in questione, la società, quando andrà ad emettere fattura per la vendita del prodotto unico, composto da farina (I.V.A. 4%), prodotto per pane (I.V.A. 10%) ed espositore (I.V.A. 21%), dovrà indicare distintamente, per ognuno di essi, la quantità, il prezzo unitario, e la corrispondente aliquota I.V.A. applicabile.
