La prestazione in esame appartiene alle c.d. “prestazioni pubblicitarie” che, se rese da soggetti passivi intracomunitari a soggetti passivi I.V.A. stabiliti nel territorio italiano, rientrano nella regola generale della committenza, di cui all’art.7-ter, comma 1, lett. a) del D.P.R. n.633/1972. Tale regola assoggetta ad imposta italiana la prestazione di servizi qualora resa nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello stato italiano. Pertanto, la prestazione pubblicitaria resa alla società è imponibile I.V.A. in Italia e l’imposta dovrà essere assolta mediante il meccanismo del “reverse charge”. A riguardo, ricordiamo che la legge comunitaria n.217 del 15.12.2011 è intervenuta in misura rilevante nella disciplina I.V.A. sui servizi internazionali, in particolare riscrivendo le modalità applicative di effettuazione del “reverse charge”.
L’art. 17, comma 2, del D.P.R. n.633/1972, è stato, infatti, integrato, prevedendo che “nel caso di prestazioni di servizi di cui all’art.7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in altro Stato membro dell’Unione, il committente adempie agli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli artt. 46 e 47 del D.L. n.331/1993”. Con l’entrata in vigore della norma, nel caso di servizi “generali” (art.7-ter) resi da un operatore UE, la tecnica normativa non è più, quindi, l’autofattura ai sensi dell’art. 17, comma 2, ma diventa quella dell’integrazione ai sensi dell’art. 46 del D.L. n.331/1993 (come già avviene per gli acquisti intracomunitari di beni).
A fronte di tali considerazioni, quindi, la società dovrà provvedere ad integrare la fattura con l’I.V.A. italiana (aliquota ordinaria del 21%) e a registrare la stessa sia nel registro delle fatture emesse che in quello degli acquisti, computando la relativa imposta nella liquidazione periodica sia a debito che a credito.
La fattura di acquisto intracomunitaria dovrà essere registrata con doppia annotazione:
– nel registro delle fatture emesse, entro il mese di ricevimento della fattura, ovvero anche successivamente ma non oltre 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al medesimo mese di ricevimento (art. 47, comma 1, D.L. n.331/1993);
– nel registro degli acquisti, entro il mese successivo a quello di ricevimento e, comunque, come regola, non anteriormente al mese di annotazione sul registro delle fatture emesse.
Infine, ricordiamo che trattandosi di una prestazione di servizi intracomunitaria ricevuta, la stessa dovrà essere riepilogata nell’elenco INTRA-2quater di periodo.